COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FINAMORE LUIGI (TESS. ATLETICO LITTORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 18.1.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 DELL’11.10.2012 (Gara: ATLETICO LITTORIA – DOGANELLA CALCIO del 7.10.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FINAMORE LUIGI (TESS. ATLETICO LITTORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 18.1.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 DELL’11.10.2012 (Gara: ATLETICO LITTORIA – DOGANELLA CALCIO del 7.10.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che il comportamento del FINAMORE a fine gara, si è concretizzato in reiterati gesti invasivi nei confronti dell’arbitro (ripetuti strattonamenti ad un braccio) nell’intento di contestargli l’orario di fine gara; ritenuta l’evidente censurabilità di quanto posto in essere dal reclamante, per cui appare ampiamente adeguata la sanzione inflittagli, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore FINAMORE LUIGI (tess. ATLETICO LITTORIA) e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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