COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società QUINTO ROMANO Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 14-10-2012 tra Vercellese / Quinto Romano C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano datato 18-10-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società QUINTO ROMANO Camp. 2° Categoria Gir. R
Gara del 14-10-2012 tra Vercellese / Quinto Romano
C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano datato 18-10-2012
La società QUINTO ROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il giocatore Mattia REBUSCINI per sei gare, in quanto spingeva con una mano l'arbitro facendolo indietreggiare e gli rivolgeva una frase irriguardose, sostenendo che le sanzioni comminate sarebbero eccessive rispetto ai fatti così come realmente accaduti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dal referto arbitrale emerge con tutta chiarezza che i fatti sono accaduti così come descritto nella decisione del GS.
La decisione del GS, stante la gravità del comportamento tenuto dal giocatore, anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione, merita quindi di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.T.
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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