COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 24.07.2012 a carico di: 1) SARSANO LUCA, Arbitro effettivo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e art 5 commi 1 e 4 del CGS nonché l’art. 40 comma 3.c del Reg. AIA, per aver scritto sulla pagina personale di facebook frasi non consone alla qualifica ricoperta.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento del Procuratore Federale del 24.07.2012 a carico di:
1) SARSANO LUCA, Arbitro effettivo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 e art 5 commi 1 e 4 del CGS nonché l'art. 40 comma 3.c del Reg. AIA, per aver scritto sulla pagina personale di facebook frasi non consone alla qualifica ricoperta.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il deferito, preso altresì atto che i suddetti deferiti hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure:
- per SARSANO LUCA, squalifica di due mesi e venti giorni, pena base quattro mesi;
osserva
Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.
La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dal deferito in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibile la sanzione concordata dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti
applica
- a SARSANO LUCA, squalifica di due mesi e venti giorni
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