COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo A.S.D. ALBUZZANO Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 14-10-2012 tra A.S.D. Albuzzano /Castelletto C.U. n. 12 della Delegazione di Pavia datato 18-10-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo A.S.D. ALBUZZANO Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 14-10-2012 tra A.S.D. Albuzzano /Castelletto C.U. n. 12 della Delegazione di Pavia datato 18-10-2012 La società A.S.D. ALBUZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato l’allenatore SACCHI Moreno sino al 26.11.2012, lamentando che il comportamento tenuto dal proprio tecnico non fosse stato così grave e la conseguente squalifica eccessiva. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva: dal rapporto arbitrale emerge chiaramente come l’allenatore SACCHI Moreno abbia inveito platealmente e reiteratamente nei confronti dell’arbitro, rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco. Nel corso del secondo tempo, il SACCHI continuava a protestare ancora più violentante nei confronti dell’arbitro dall’esterno del recinto di giuoco. Vista la gravità del comportamento posto in essere dall’allenatore, si deve ritenere congrua la squalifica comminata al medesimo dal GS che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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