COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società A. S. CAVENAGO D’ADDA Camp. Juniores Prov. Girone B Gara del 6-10-2012 tra A. S. Cavenago d’Adda – Virtus Maleo C.U. n. 13 della delegazione di Lodi datato 11-10-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società A. S. CAVENAGO D'ADDA Camp. Juniores Prov. Girone B Gara del 6-10-2012 tra A. S. Cavenago d'Adda – Virtus Maleo C.U. n. 13 della delegazione di Lodi datato 11-10-2012 La Società A. S. CAVENAGO D'ADDA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha squalificato il calciatore Mario NGOUNDE sino al 12.04.2013, lamentando che il contatto fisico avvenuto tra il calciatore e l'arbitro è stato involontario e pertanto chiede una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento impugnato merita di essere confermato in quanto indipendentemente dalla involontarietà del gesto, la sanzione comminata al calciatore dal GS si deve ritenere equa e corretta. Tanto premesso e ritenuto questa C.D.T. RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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