COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società SAN BIAGIO Camp. 2° Categoria Gir. V gara del 21-10-2012 tra San Biagio / Virtus Binasco C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 25-10-2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società SAN BIAGIO Camp. 2° Categoria Gir. V gara del 21-10-2012 tra San Biagio / Virtus Binasco C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 25-10-2012. La società SAN BIAGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore VITO LUIGI per tre giornate, lamentando che il comportamento tenuto dal calciatore fosse da ritenersi non violento nei confronti di un calciatore avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il calciatore VITO LUIGI ha reagito ad una scorrettezza di un avversario con un calcio alla caviglia. Questa Commissione valutato che il comportamento tenuto sia pur scorretto non ha comportato conseguenze fisiche al calciatore avversario, ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione disciplinare. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al giocatore MANDOLA VITO LUIGI a due gare. Dispone l'addebito della relativa tassa.
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