COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 31.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. TAGLIAPINI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 28 NOVEMBRE 2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VENEROTTA/PIANE DI MORRO DEL 6.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 10.10.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 31.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. TAGLIAPINI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 28 NOVEMBRE 2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VENEROTTA/PIANE DI MORRO DEL 6.10.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 10.10.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava a TAGLIAPINI Riccardo, presidente della Venarotta Calcio A.S.D., la sanzione dell’inibizione fino al 28 novembre 2012 per il comportamento da questi tenuto, al momento dell’interruzione definitiva della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il presidente Tagliapini Riccardo, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione inflittagli. Asseriva il reclamante di: - essere entrato in campo, al momento dell’interruzione definitiva dell’incontro decisa dall’arbitro, solo su invito di questi, con la specifica richiesta di intervenire per calmare i sostenitori della propria squadra che lo stavano contestando; - di avere eseguito quanto richiestogli; - avergli fatto notare che la situazione non era obiettivamente tale da giustificare la grave decisione assunta; - essersi espresso con animosità, ma senza reali minacce o violenza. Il reclamante rinunciava tacitamente alla pur richiesta audizione non comparendo, seppur ritualmente convocato, all’odierna riunione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Tagliapini, precisando che lo stesso dapprima si adoperò verso i sostenitori della propria squadra come richiestogli, ma poi, al momento dell’interruzione definitiva dell’incontro, gli corse incontro, insultandolo e minacciandolo, inquadrandolo altresì con il telefonino come per filmarlo; successivamente gli si pose davanti nel modo di impedirgli di procedere verso gli spogliatoi, spostandosi però quasi subito. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del dirigente Tagliapini Riccardo in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione impugnata, della quale pertanto deve essere data conferma, tenuto conto altresì del ruolo ricoperto e del comportamento processuale del reclamante. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. TAGLIAPINI Riccardo ed ordina incamerarsi la relativa tassa addebitandola, come richiesto, sul conto della società Venarotta Calcio A.S.D.
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