COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 31.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ C.S.I. DELFINO FANO E DEI SIGG. PIERANGELI MARIO E NARDINI MAURIZIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 31.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ C.S.I. DELFINO FANO E DEI SIGG. PIERANGELI MARIO E NARDINI MAURIZIO ORDINANZA “Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 7 settembre 2012, mediante il quale veniva richiesto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - PIERANGELI Mario, della violazione di cui all’art. 1, comma 5, del Cgs per avere collaborato all’interno della società C.S.I. Delfino Fano in difetto di preventivo tesseramento; - NARDINI Maurizio, presidente e l.r.p.t. della società C.S.I. Delfino Fano, delle violazioni di cui agli artt. 37, comma 1, NOIF e 1, commi 1 e 6, del Cgs per avere omesso di comunicare agli organi competenti il nominativo di Pierangeli Mario e la relativa qualifica, nonché per avere indicato nelle domande di partecipazione a due tornei “esordienti”, di calcio ad undici e di calcio a nove, un soggetto non tesserato federale; - la società C.S.I. DELFINO FANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, relativamente alle violazioni ascritte al proprio presidente; - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:  PIERANGELI Mario: pena base mesi quattro di inibizione diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a mesi due;  NARDINI Maurizio: pena base mesi quattro di inibizione diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a mesi due;  società C.S.I. DELFINO FANO: pena base, ammenda di € 300,00 diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, ad € 150,00; - considerato che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  PIERANGELI Mario: mesi due di inibizione;  NARDINI Maurizio: mesi due di inibizione;  C.S.I. DELFINO FANO: ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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