COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società VILLAROMAGNANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.13 del Comitato Provinciale di Alessandria del 11.10.2012 in riferimento alla gara VILLAROMAGNANO – ARQUATESE del 6.10.2012 valida per il Campionato Juniores Provinciale – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società VILLAROMAGNANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.13 del Comitato Provinciale di Alessandria del 11.10.2012 in riferimento alla gara VILLAROMAGNANO – ARQUATESE del 6.10.2012 valida per il Campionato Juniores Provinciale – Girone A La società VILLAROMAGNANO si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al giocatore FEDELE GIOVANNI (squalifica sino al 31.12.12), al dirigente RONCA PAOLO (inibizione sino al 6.11.12), al dirigente RUTIGLIANO GIANLUCA (inibizione sino al 10.12.12) e ne chiede la riduzione. Contesta i fatti, fornendone una versione diversa finalizzata a minimizzare la gravità delle condotte contestate ai propri tesserati- Preliminarmente il reclamo avverso la sanzione inflitta al dirigente RONCA PAOLO deve essere dichiarato inammissibile in quanto trattasi di sanzione inferiore al minimo impugnabile. Con riferimento agli altri profili, occorre ricordare che il rapporto arbitrale, a mente dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, e quando è preciso e circostanziato, la ricorrente deve presentare osservazioni idonee a superarlo. Sul punto la Commissione si è già espressa in più occasioni, ammettendo sì prove volte a contrastare quanto riportato negli atti ufficiali di gara, ma entro determinati e rigorosi limiti. Nel caso di specie ciò non è avvenuto. La sanzione comminata al FEDELE merita quindi la conferma anche perché oltremodo proporzionata (si osservi che la condotta offensiva e minacciosa è stata tenuta da giocatore già espulso e, per ciò solo, particolarmente grave). Non si comprendono invece le ragioni per le quali il G.S. ha trattato “meglio” il dirigente RUTIGLIANO, la cui condotta sostanzialmente analoga a quella del FEDELE, non è neanche parzialmente giustificata dalla “tensione agonistica” del partecipante alla gara ed anzi merita di essere ancora più stigmatizzata in quanto posta in essere da dirigente ovvero persona deputata a resserenare gli animi e non ad esacerbarli, come nel caso del predetto. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera quanto segue: inammissibilità del reclamo avverso la sanzione inflitta al dirigente RONCA PAOLO; rigetto del reclamo avverso la sanzione inflitta al giocatore FEDELE GIOVANNI; aggravamento sino al 31.12.12 della sanzione inflitta al dirigente RUTIGLIANO GIANLUCA. Pone a carico della Società VILLAROMAGANO la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non risulta versata.
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