COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara TRE VALLI – CENTALLO disputata il 13/10/12 nell’ambito del Campionato Allievi Fascia B. (C. U. n° 20 del 18/10/12 della Delegazione Provinciale di Cuneo).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara TRE VALLI – CENTALLO disputata il 13/10/12 nell’ambito del Campionato Allievi Fascia B. (C. U. n° 20 del 18/10/12 della Delegazione Provinciale di Cuneo). Con il tempestivo reclamo in oggetto, spedito a mezzo raccomandata in data 20/10/12, la A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 20 del 18/10/12 della Delegazione Provinciale di Cuneo, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica per quattro gare inflitta al proprio giocatore BO Andrea, chiedendone la riduzione. Il direttore di gara riferisce nel suo rapporto che, durante lo svolgimento della gara TRE VALLI – CENTALLO, disputata il 13/10/12 nell’ambito del Campionato Allievi Fascia B, il giocatore della A.S.D. CENTALLO, BO Andrea, veniva espulso per fallo violento di gioco. All’atto della comunicazione del provvedimento, si voltava verso il pubblico e, con gesti e parole, derideva ed insultava l’arbitro. La Società reclamante precisa che il giocatore in questione, dopo aver causato per eccessiva foga agonistica un fallo di gioco, al provvedimento dell’espulsione, si allontanava dal terreno senza proferire alcuna parola nei confronti dell’arbitro. La Commissione disciplinare territoriale, •premesso che le contestazioni avanzate dalla società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non possono trovare pieno e completo accoglimento; •ritenuto, comunque, che, in considerazione della non eccessiva gravità del comportamento messo in atto dal giocatore, si possa accogliere il reclamo, limitatamente alla congruità della sanzione adottata; DELIBERA di ridurre a DUE giornate la squalifica inflitta al calciatore BO Andrea, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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