COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo della A.D.P. BSR GRUGLIASCO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Torino, di cui al C.U. n. 12 del 20 Settembre 2012, in relazione alla gara POOL CIRIE’ – BSR GRUGLIASCO del 13 settembre 2012 – Torneo Grande Slam Giovanissimi
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
e) Reclamo della A.D.P. BSR GRUGLIASCO avverso il provvedimento adottato dal Giudice
Sportivo – Delegazione Provinciale di Torino, di cui al C.U. n. 12 del 20 Settembre 2012, in
relazione alla gara POOL CIRIE’ – BSR GRUGLIASCO del 13 settembre 2012 – Torneo Grande
Slam Giovanissimi
Con reclamo tempestivamente proposto la Società Sportiva BSR Grugliasco ha impugnato il
provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del dirigente Sig. Ghironi
Edoardo, inibito a svolgere ogni attività fino al 28/02/2013 per avere, a fine gara, pesantemente
offeso l’arbitro, accompagnandolo con gravi epiteti razzisti fino all’ingresso degli spogliatoi.
A sostegno del reclamo la ricorrente allegava una dichiarazione a firma del Sig. Ghironi con cui il
dirigente spiegava l’accaduto scusandosi per aver proferito frasi ingiuriose verso il direttore di gara
ma negando recisamente il tenore razzista delle stesse.
Dello stesso tenore erano le dichiarazioni rese dal Ghironi allorquando veniva sentito su sua
espressa richiesta da questa Commissione.
L’esame del referto arbitrale, che come è bene ricordare rappresenta nell’ambito della Giustizia
Sportiva fonte di prova privilegiata, non superabile sulla scorta di mere allegazioni contrarie
provenienti dalla parte controinteressata, non lascia spazio ad una esclusione del contenuto razzista
di almeno uno degli insulti rivolti dal Ghironi verso l’arbitro.
Ne consegue che debba ritenersi provato il comportamento discriminatorio del tesserato, che deve
però ad avviso di questa Commissione essere meglio circoscritto rispetto a quanto riportato dal
Giudice Sportivo con il provvedimento sanzionatorio impugnato. Dall’esame del rapporto arbitrale si
evince che il Ghironi abbia insultato l’arbitro con un unico insulto di carattere razzista, mentre
successivamente le offese, pur reiterate e deprecabili, non hanno avuto un contenuto
discriminatorio.
Tale precisazione, valutata unitamente alle scuse profuse dal Ghironi sia in sede di ricorso, che
innanzi a questa Commissione, consentono di addivenire ad un parziale accoglimento del reclamo
in oggetto, ferma restando la stigmatizzazione della condotta in oggetto.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
d e l i b e r a
di ridurre la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Ghironi Edoardo, rideterminandola fino al
31 gennaio 2013.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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