COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare f) Ricorso della Società F.C.D. CITTA’ DI RIVOLI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. della Delegazione Provinciale di Torino n. 14 del 4.10.2012, in relazione alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – CITTA’ DI RIVOLI disputata in data 22.9.2012, Campionato Allievi fascia B.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 01.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
f) Ricorso della Società F.C.D. CITTA’ DI RIVOLI avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. della Delegazione Provinciale di Torino n. 14 del 4.10.2012, in relazione alla
gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – CITTA’ DI RIVOLI disputata in data 22.9.2012,
Campionato Allievi fascia B.
Con il ricorso in oggetto, inviato in data 9.10.2012, la Società CITTA’ DI RIVOLI si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha confermato il risultato acquisito sul campo, non
accogliendo il reclamo proposto dalla società CITTA’ DI RIVOLI.
La società ricorrente lamentava il comportamento tenuto dall’arbitro nonchè dalla società ospitante
in occasione della gara in oggetto.
Si richiedeva la ripetizione della gara alla luce di alcuni comportamenti antisportivi dettagliati nel
ricorso.
La Commissione Disciplinare provvedeva, in data 26.10.2012, all’audizione del signor Luigi Malvito,
Presidente della Società CITTA’ DI RIVOLI.
In quella sede, il medesimo Presidente della Società CITTA’ DI RIVOLI, formulava espressa
rinuncia al ricorso.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
NON DOVERSI PROCEDERE
con riferimento al ricorso proposto dalla Società CITTA’ DI RIVOLI.
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