COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 30.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 15/A A.S.D. JUNIOR RAMACCA, avverso la sanzione della perdita della gara per 0 – 3. Gara campionato di 1° Cat. Girone “F” Junior Ramacca – Atl. Militello del 30/09/2012 – C.U. n.119 del 10/10/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 30.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 15/A
A.S.D. JUNIOR RAMACCA, avverso la sanzione della perdita della gara per 0 – 3. Gara campionato di 1° Cat. Girone “F” Junior Ramacca – Atl. Militello del 30/09/2012 – C.U. n.119 del 10/10/2012.
Con tempestivo appello diretto a mezzo e-mail a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Junior Ramacca, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.
La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’appello proposto è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 5 e 46 comma 5 C.G.S. in quanto non risulta sottoscritto e, trattandosi di impugnazione che possa modificare il risultato conseguito in campo, manca la prova dell’invio della copia dei motivi alla controparte.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello disponendo addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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