COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 30.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 19/A A.S.D. ATLETICO BAGHERIA, avverso squalifica fino al 31/12/2015 del dirigente Lo Galbo Gaetano. Gara Giovanissimi regionali – Mussomeli / Atletico Bagheria del 13/10/2012 – C.U. n° 131sgs del 18/10/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 30.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 19/A A.S.D. ATLETICO BAGHERIA, avverso squalifica fino al 31/12/2015 del dirigente Lo Galbo Gaetano. Gara Giovanissimi regionali – Mussomeli / Atletico Bagheria del 13/10/2012 - C.U. n° 131sgs del 18/10/2012. La A.S.D. Atletico Bagheria, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione sopra indicata, chiedendone una riduzione. In particolare la Società appellante, ammettendo gli addebiti mossi al sig. Lo Galbo, riferisce diffusamente circa lo stato d'animo del predetto, a dire dell'appellante “cosciente di avere sbagliato” e sinceramente rammaricato per quanto accaduto. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento del tesserato di che trattasi in occasione dello svolgimento della gara. Dall'esame del predetto documento si evince che il sig. Lo Galbo, a seguito di un provvedimento disciplinare assunto a sfavore di un proprio calciatore, ha fatto ingresso nel terreno di gioco urlando in maniera sguaiata e gesticolando in maniera eccessiva all'indirizzo del direttore di gara. In tale occasione il sig. Lo Galbo assumeva un contegno offensivo e reiteratamente minaccioso nei confronti dell'arbitro. A gara ultimata il predetto sig. Lo Galbo, dopo avere aspettato l'arbitro nei pressi dello spogliatoio, ha ripetuto le espressioni minacciose già rivoltegli in precedenza e quindi lo ha colpito con un forte schiaffo alla guancia destra, procurandogli dolore. Alla stregua delle superiori risultanze la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare appena riducibile in limiti minimi non oltre modo superabili, trattandosi, tra gli altri addebiti, di atto di violenza in danno del direttore di gara. Peraltro va evidenziato che i fatti in questione, risultano ancor più disdicevoli se si considera che sono stati posti in occasione di una gara tra giovanissimi calciatori. In tali casi, maggiormente che tra adulti, al dirigente è richiesto un comportamento improntato al fair play, affinché dall'attività sportiva possano derivare modelli positivi per i giovani atleti. Le scuse e i giusti propositi del Sig. Lo Galbo, che non si ha motivo di non ritenere sinceramente rammaricato di quanto accaduto, concorrono nel caso in esame ai fini del riesame della sanzione, come detto sopra in limiti comunque minimi e non diversamente superabili. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, determina a tutto il 30/09/2015 la sanzione della inibizione a carico del dirigente sig. Lo Galbo Gaetano. Senza addebito di tassa reclamo.
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