COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 30.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 21/A A.S.D. A.C. GERACI, avverso la squalifica del calciatore Corradino Giovanni fino al 30/11/2013. Gara di 2^ categoria A. C. Geraci / Città di Gangi del 14/10/2012 – C.U. n° 132 del 18/10/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 30.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 21/A
A.S.D. A.C. GERACI, avverso la squalifica del calciatore Corradino Giovanni fino al 30/11/2013.
Gara di 2^ categoria A. C. Geraci / Città di Gangi del 14/10/2012 - C.U. n° 132 del 18/10/2012.
La A.S.D. A.C. GERACI, in persona del suo Presidente pro tempore, contesta la sanzione irrogata al calciatore Corradino Giovanni dal primo Giudice, negando che lo stesso abbia attinto l'arbitro con uno sputo, in realtà indirizzato a terra e evidenziando altresì che lo stesso a fine gara porgeva comunque le sue scuse al direttore di gara.
Chiede pertanto di annullare o riformare la sanzione stessa dicendosi disponibile al confronto con il direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, osserva preliminarmente che a norma di regolamento non sono possibili confronti con il direttore di gara, svolgendosi il procedimento disciplinare sulla scorta degli atti ufficiali di gara. Osserva inoltre che a norma dell'art. 35 n° 1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da tale rapporto si rileva, senza ombra di dubbio, in ordine all'identità del singolo autore del fatto addebitato, che il calciatore Corradino Giovanni al 44° del 1° tempo, all'atto della seconda ammonizione, prima di allontanarsi dal terreno di gioco, attingeva l'arbitro al volto con uno sputo, pronunciando nel contempo espressioni offensive e minacciose.
Il direttore di gara annota in referto che in seguito il Corradino “non si faceva più vedere”.
Tali comportamenti legittimano l'applicazione della sanzione irrogata, nei termini adeguati e correttamente indicati dal primo Giudice, posto che non si riscontrano negli atti ufficiali di gara elementi che possano consentire una diversa valutazione, alla stregua delle indimostrate argomentazioni difensive.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto, confermando la sanzione a carico del calciatore Corradino Giovanni.
Con addebito della tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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