COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 30.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 15/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Milos Andulajevic TOMASELLO (A.E. Sez. AIA Messina); Sig. Pietro MOSCA ( Presidente Alì Terme); Sig. Fabrizio TROPEA ( calciatore Città di Gaggi); Sig. Rosario MIRABILE ( calciatore Città di Gaggi); Sig. Gianluca SCALISI ( calciatore Città di Gaggi); Società ACSD MPS ALI’ TERME (ME); Società ASD CITTA’ di GAGGI (ME).
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 30.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 15/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Milos Andulajevic TOMASELLO (A.E. Sez. AIA Messina);
Sig. Pietro MOSCA ( Presidente Alì Terme);
Sig. Fabrizio TROPEA ( calciatore Città di Gaggi);
Sig. Rosario MIRABILE ( calciatore Città di Gaggi);
Sig. Gianluca SCALISI ( calciatore Città di Gaggi);
Società ACSD MPS ALI' TERME (ME);
Società ASD CITTA' di GAGGI (ME).
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale con nota n. 1391/763 pf 11 12/MS/ vdb del 14/09/2012, i soggetti e le società di cui in epigrafe :
1) il sig. Milos Andulajevic TOMASELLO, arbitro effettivo della sezione AIA di Messina, per rispondere della violazione dei princìpi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 del CGS per avere reagito, al termine della gara alle violente percosse ricevute dai tesserati della società ACSD MSP Alì Terme ed in particolare dal dirigente Fiumara al quale per difendersi sferrava un calcio al basso ventre;
2) il sig. Pietro MOSCA, Presidente e legale rappresentante della società ACSD MSP ALI' TERME, per rispondere della violazione dei princìpi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 del CGS per avere accusato ingiustamente e deliberatamente il Direttore di Gara Milos Andulajevic Tomasello di avere tenuto comportamenti offensivi e pronunciando frasi volgari verso i calciatori della propria squadra;
3) il sig. calciatore Fabrizio TROPEA, il sig. calciatore Rosario MIRABILE, il sig. calciatore Gianluca SCALISI, tutti tesserati per la società ASD CITTA' di GAGGI, per rispondere della violazione dei princìpi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 1 e 3 del CGS per non avere ottemperato all’obbligo di presentarsi innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltati benchè formalmente convocati;
4) la società ACSD MPS ALI' TERME, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 del CGS;
5) la società ASD CITTA' di GAGGI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 del CGS.
All'udienza dibattimentale del 23/10/2012, si è presentato l'arbitro effettivo Milos Andulajevic TOMASELLO, difeso come in atti, unitamente al delegato AIA sig. Gaetano La Cara, mentre non sono comparse le altre parti deferite nè hanno fatto pervenire note difensive.
Il difensore di fiducia del deferito sig. Milos Andulajevic Tomasello, ha ribadito quanto già esposto nella propria memoria difensiva chiedendo conseguentemente il proscioglimento dello stesso.
Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui al deferimento ed ha concluso chiedendo :
l'applicazione della sospensione per gg. 20 (venti) a carico dell' A.E. Milos Andulajevic TOMASELLO;
a carico del sig. Pietro MOSCA (Presidente Alì Terme) 2 mesi di inibizione;
a carico del calciatore Fabrizio TROPEA (Città di Gaggi) 3 giornate di squalifica;
a carico del calciatore Rosario MIRABILE (Città di Gaggi) 2 giornate di squalifica;
a carico del calciatore Gianluca SCALISI (Città di Gaggi) 1 giornata di squalifica;
a carico della società ASD CITTA' di GAGGI l'ammenda di € 350,00;
a carico della società ACSD MPS ALI' TERME l'ammenda di € 300,00.
La Commissione Disciplinare Territoriale per quanto riguarda la posizione del sig. Milos Andulajevic Tomasello rileva che lo stesso deve andare prosciolto dall’addebito contestato.
Infatti, a parte che non vi è la prova diretta di quanto ascrittogli, la Commissione non può non rilevare che il presunto gesto posto in essere è avvenuto nel corso di una aggressione nei suoi confronti da più persone, riferibile alla soc. Alì Terme, ragion per cui non solo non è riscontrabile il dolo in ordine a quanto accaduto ma detto gesto deve essere ascritto ad un comportamento difensivo che rientra nella scriminante della legittima difesa.
Per quanto riguarda la posizione degli altri deferiti gli stessi sono responsabili di quanto loro rispettivamente contestato risultando provati in via indiretta e per tabulas i fatti loro attribuiti.
In ragione di quanto sopra consegue la responsabilità diretta ed oggettiva delle società deferite in relazione a quanto contestato ai loro tesserati P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:
– il proscioglimento dell'Arbitro Effettivo sig. Milos Andulajevic TOMASELLO;
– al sig. Pietro MOSCA la sanzione dell'inibizione per mesi 2;
– al calciatore Fabrizio TROPEA la sanzione della squalifica per 2 giornate;
– al calciatore Rosario MIRABILE la sanzione della squalifica per 2 giornate;
– al calciatore Gianluca SCALISI la sanzione della squalifica per 2 giornata;
– all’ASD ALI’ TERME la sanzione dell’ammenda di € 300,00
– all' ASD CITTA' di GAGGI la sanzione dell'ammenda di € 250,00;
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, ai sensi degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del CGS
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