COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 05 stagione sportiva 2012/2013 Gara Quarrata Olimpia–Bagni di Lucca ( 1-2) del 23/09/2012. Campionato di Promozione. In C.U. n.20 del 27/09/12 C.T.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 05 stagione sportiva 2012/2013 Gara Quarrata Olimpia–Bagni di Lucca ( 1-2) del 23/09/2012. Campionato di Promozione. In C.U. n.20 del 27/09/12 C.T.T. Reclama la società Quarrata Olimpia avverso la squalifica fino al 12/11/2012 inflitta dal G.S. all’allenatore Scintu Corrado il quale “offendeva il D.G. e quindi bestemmiava”. La reclamante stigmatizza il comportamento del proprio tesserato cercando di giustificare lo stesso con l’andamento della gara. Nega che le parole profferite siano state rivolte all’arbitro. Chiede una rivisitazione dei fatti e una riduzione della sanzione sottolineando come lo stesso allenatore, a fine gara, abbia riconosciuto l’esagerazione del proprio comportamento. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma che le frasi ascritte allo Scintu gli sono state riportate da uno degli assistenti e di non avere competenze per esprimere giudizi. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. I fatti non sono stati contestati per quanto riguarda il merito, tanto è vero che lo stesso Scintu ha ammesso in buona sostanza di avere esagerato con le esternazioni. L’arbitro, al di là del fatto di non dovere esprimere giudizi ma piuttosto di riportare unicamente i fatti, conferma che le frasi gli sono state riportate dal proprio assistente e non vi è motivo di dubitare in ordine al contenuto delle stesse. Per quanto attiene infine la quantificazione della sanzione, che poi è quanto in definitiva chiede la società reclamante, il Collegio ritiene che la graduazione della stessa, operata dal G.S., sia assolutamente in linea con quanto contestato. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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