COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 12 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 Reclamo proposto dall’U.S. Limite e Capraia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Tramacere Falco Mauro fino al 19.11.2012. C.U. N° 21 del 04.10.2012

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 12 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 Reclamo proposto dall’U.S. Limite e Capraia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Tramacere Falco Mauro fino al 19.11.2012. C.U. N° 21 del 04.10.2012 Il G.S. squalificava l’allenatore Tramacere Falco Mauro fino al 19.11.2012 “per contegno irriguardoso verso il D.G. in ripetute e distinte circostanze”. Con il reclamo proposto la società chiede una riduzione della sanzione irrogata. Sostiene in buona sostanza la reclamante, che i toni, i modi e le parole proferite dal tesserato non fossero così gravi da meritare la sanzione inflitta. Il Direttore di Gara, nel supplemento di rapporto, conferma le parole già indicate nel primo referto. Alla luce dei documenti in atti, la Commissione ritiene di poter accogliere il reclamo in relazione all’entità della sanzione da comminare. Una seconda lettura delle frasi indicate dal D.G. fa ritenere come in effetti le due frasi irriguardose siano state pronunicate in un unico contesto. Vi è, in sostanza, una perfetta compatibilità di quanto sostenuto dalla reclamante con quanto risulta agli atti di gara; ma ragioni di equità, tenuto conto del tenore delle frasi, consigliano una rivisitazione della durata della sanzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica fino al 30 ottobre 2012. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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