COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 13 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della “U.S.D. Paganico” avverso le decisioni del G.S.T. che hanno sanzionato i calciatori Bianchini Michael e Girardino Riccardo con una squalifica fino al 4-2-2013. C.U. n.21/4-10-2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 13 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della “U.S.D. Paganico” avverso le decisioni del G.S.T. che hanno sanzionato i calciatori Bianchini Michael e Girardino Riccardo con una squalifica fino al 4-2-2013. C.U. n.21/4-10-2012. Nel corso di una concitata gara tra U.S.D. Paganico – A.S.D. Asta Taverne “ valevole per il campionato di 1 divisione gir. F, l’arbitro, al 23 minuto del primo tempo, allontanava dal terreno di gioco i calciatori in oggetto. Entrambi i tesserati venivano espulsi per aver spintonato l’arbitro in maniera non violenta, facendolo indietreggiare e rivolgendogli frasi offensive il calciatore Bianchini Michael ed intimidatorie il giocatore Girardino Riccardo. Per tali condotte venivano sanzionati entrambi con una squalifica fino al 4-2-2013. Avverso le decisioni del G.S.T. propone unico reclamo la società Paganico. Quest’ultima pur riconoscendo, in via preliminare, il valore di prova privilegiata al rapporto del D.G, ritiene il medesimo influenzato dalla dinamica degli eventi rispetto ai fatti in esso descritti. Secondo la reclamante, infatti, i fatti contestati ai tesserati in questione si sono svolti velocemente e contestualmente in quanto l’arbitro al m. 23 del primo tempo allontanava dal campo ben tre giocatori della U.S.D. Paganico. La società non nega che i calciatori in questione possano aver offeso o minacciato il D.G. ma contestano, energicamente, l’esistenza di spinte o tentativi di spinte da parte dei propri tesserati. La reclamante sottolinea inoltre come i calciatori in questione, una volta espulsi, abbiano lasciato il terreno di gioco senza alcuna protesta. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma che i calciatori in questione correvano verso di lui con atteggiamento estremamente alterato e lo spingevano con entrambe le mani al petto anche se in maniera non violenta. L’arbitro dichiara, inoltre, che alla notifica del provvedimento entrambi i giocatori lasciavano il campo, continuando a proferire parole e frasi offensive. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti contestati ai calciatori. Ritiene altresì le sanzioni espresse dal G.S. ben calibrate ai fatti stessi. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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