COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 14 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Asd Cerbaia Calcio Avverso Inibizione Al Dirigente Ortigni Fabio Fino Al 12112012(C.U. N° 13 Del 3102012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 14 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Asd Cerbaia Calcio Avverso Inibizione Al Dirigente Ortigni Fabio Fino Al 12112012(C.U. N° 13 Del 3102012) Propone rituale reclamo la ASD Cerbaia Calcio avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Pistoia con la seguente motivazione: “ A fine gara entrava nello spogliatoio del D.G. per ritirare i cartellini dei propri tesserati stringendo con forza la mano del D.G.”. Reclama la società contestando che il dirigente abbia stretto la mano del DG con intenti irriguardosi o addirittura violenti; del resto non vi sarebbe stato in precedenza alcuno screzio in relazione alla partita, ed in ogni caso la stretta non era accompagnata da alcuna frase offensiva o irriguardosa. La dinamica pertanto dell’evento ricondurrebbe pertanto ad un equivoco cagionato da una stretta vigorosa. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione o, in ipotesi, la riduzione della sanzione. Tali argomentazioni difensive venivano ribadite all’udienza 26 ottobre 2012 dal legale della società reclamante Avv. Cristina Volpi di Pistoia. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto del D.G. , decide di accogliere il reclamo. Osserva la C.D. come dal rapporto arbitrale, a parte la segnalazione della forte stretta di mano, non emerga niente che possa far pensare ad un intento violento da parte dell’Ortigni. Nel supplemento il D.G., aggiunge che nello stringere la mano in segno di saluto, il dirigente avrebbe detto di “non essere contento della direzione di gara”.Tale aggiunta da parte del D.G., (che segnala un comportamento che, ancorchè avvenuto, non risulterebbe nè offensivo nè irriguardoso, potendosi tranquillamente etichettare come un normale esercizio di un diritto di dissenso) appare quasi come una giustificazione per aver riportato nel primo rapporto un comportamento forse normale (stretta di mano vigorosa) equivocato dallo stesso D.G. e, per come riportato dal rapporto, sanzionato dal primo giudice. La C.D. ritenendo che comunque il comportamento dell’Ortigni sia stato se non irriguardoso, almeno incauto, ritiene di ridurre la inibizione alla data odierna. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al signor Chierici Andrea fino al 26 ottobre 2012 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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