COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 21 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Collevica 2011 avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Pisa all’allenatore Banchini Alessandro fino al 31.01.2013 (C.U. n. 19 del 10.10.2012):

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 21 Stagione sportiva 2012-2013 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Collevica 2011 avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Pisa all’allenatore Banchini Alessandro fino al 31.01.2013 (C.U. n. 19 del 10.10.2012): Propone rituale reclamo l’A.S.D. Collevica 2011 - nella persona del Presidente - avverso la squalifica inflitta dal G.S. Pisa all’allenatore Banchini Alessandro “per condotta violenta nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria e per successive minacce nei confronti del D.G. tenendo anche comportamento antisportivo”. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, contestandone la motivazione. In particolare, la reclamante nega il gesto violento attribuito all’allenatore Banchini Alessandro, asserendo di aver appreso di tale fatto solo perché a fine gara il direttore di gara preannunciava al dirigente – sig. Pappalardo – la comminazione di una squalifica a carico dello stesso allenatore del Collevica 2011- per le causali di cui in narrativa. Riferisce inoltre la reclamante che il sig. Banchini, ricevuta la notizia di quanto sopra, si recava in maniera pacifica ed educata nello spogliatoio dell’arbitro per contestare la veridicità dei fatti. Conclude quindi il proprio ricorso chiedendo un supplemento di indagine sui fatti, l’audizione del sig. Vincenzo Pappalardo e del sig. Alessandro Banchini e, infine, dell’allenatore della squadra avversaria, sig. Vajani. La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. Il reclamo è immeritevole di accoglimento. La tesi sostenuta dalla reclamante non trova sostegno e alcuna conferma nelle risultanze degli atti ufficiali. L'arbitro con il supplemento di rapporto, richiesto ai fini istruttori dalla Commissione, ha confermato che l’allenatore del Collevica 2011, sig. Banchini, dopo essere stato allontanato dal campo di gara, metteva una mano in faccia all’allenatore della squadra avversaria, spingendolo a terra. Il D.G. ha inoltre precisato che il gesto, pur non trattandosi di un pugno, ma di una spinta a mano aperta sulla faccia, è stato abbastanza violento. L’arbitro, infine, ha confermato che il sig. Banchini a fine gara si è recato nel suo spogliatoio intimandogli di non riportare l’accaduto nel referto di gara, Per queste ragioni - e tenuto conto del carattere di fede privilegiata dei rapporti arbitrali - il reclamo deve essere respinto, non essendo rinvenibili nei documenti ufficiali elementi atti a minare la veridicità di quanto riportato dal D.G., o semplicemente idonei a ipotizzare una diversa dinamica fattuale. Non degna di accoglimento è la richiesta di supplemento d’indagine, trattandosi di fatti oggetto di refertazione dei quali il D.G. ha avuto diretta percezione. Parimenti devono essere respinte, seppur per motivi diversi, le richieste di audizione del sig. Pappalardo, del sig. Banchini e del sig. Vajani. Sul punto, occorre ricordare che nel presente procedimento il ricorso alla prova per testimoni non è ammesso e che il diritto ad essere ascoltati è riconosciuto – a mente dell’art. 34, comma 6, C.G.S., solo alle parti. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.D.T.T.  respinge il reclamo;  conferma la squalifica inflitta all’allenatore sig. Banchini Alessandro fino al 31.01.2013;  dispone l’incameramento della tassa di reclamo
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