DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 29.10.2012 COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 Delibera del Giudice Sportivo GARE SOSPESE E NON DISPUTATE gara del 24/10/2012 ATLETICO BRIANTEO – AMOR SPORTIVA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 29.10.2012 COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 Delibera del Giudice Sportivo GARE SOSPESE E NON DISPUTATE gara del 24/10/2012 ATLETICO BRIANTEO - AMOR SPORTIVA Il Giudice Sportivo, rilevato chela gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società Amor Sportiva entro il tempo regolamentare di attesa considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; visti gli artt. n.17 del C.G.S., n.53 delle N.O.I.F ed il C.V., decide di comminare alla società Amor Sportiva x la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l'esclusione dal prosieguo della manifestazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it