DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 01.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 Delibera del Giudice Sportivo GHARE SOSPESE O NON DISPUTATE gara del 28/10/2012 CAGLIARI CALCIO A 5 – ELMAS 01
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 01.11.2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21
Delibera del Giudice Sportivo
GHARE SOSPESE O NON DISPUTATE
gara del 28/10/2012 CAGLIARI CALCIO A 5 - ELMAS 01
Il Giudice Sportivo,
esaminato il referto della gara in oggetto , osserva:
l'incontro è stato definitivamente sospeso dall'arbitro al minuto
19'29" del secondo tempo, allorquando veniva comminata
l'espulsione del calciatore Zucca Michele del Cagliari. Questi,
nell'abbandonare il terreno di gioco, rivolgeva ingiurie agli
arbitri e minacce ai calciatori avversari. Nella circostanza si
avvicinava al portiere della squadra avversaria e lo colpiva con
un violento pugno al volto. Il calciatore colpito reagiva
colpendo a sua volta l'avversario con un violento pugno al petto.
Mentre tutti i calciatori di ambedue le società entravano
sul terreno di gioco tentando di calmare i contendenti, dalla
tribuna due sostenitori della società ospitante penetravano
indebitamente sul terreno di gioco dirigendosi verso i calciatori
della società avversaria, due dei quali venivano colpiti al volto
con conseguente fuoriuscita di sangue. Inoltre i medesimi
sostenitori cercavano di colpire altri calciatori che gli
capitassero a tiro. A seguito di tale evento il Presidente della
società Cagliari ed il dirigente accompagnatore della
società Elmas entravano a loro volta sul terreno di gioco con
l'intento di calmare gli animi, benchè da un ingresso laterale
della tribuna fossero affluiti sul terreno di gioco altri
sostenitori che avevano dato vita a scontri con i calciatori. I
due dirigenti riuscivano a viva forza a bloccare due primi
invasori, che comunque facevano ritorno sulle tribune mantenendo
un atteggiamento minaccioso, e successivamente anche a far uscire
tutti gli altri intrusi. Tuttavia l'arbitro, considerato che non
era presente la forza pubblica, riteneva che non vi fossero più
le condizioni di sicurezza per proseguire l'incontro e ne
decretava di conseguenza la sospensione definitiva. In virtù di
quanto sopra esposto, tenuto conto che le invasioni di campo e
gli incidenti che ne sono scaturiti sono da attribuire ai
sostenitori della società Cagliari, visto l'art.17 comma 1 del
C.G.S., decide
a) di comminare alla società Cagliari Calcio A 5 la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) di ordinare che le prossime due gare interne della società
Cagliari vengano disputate a porte chiuse;
nonchè l'obbligo di rimborsare eventuali spese mediche occorse
ai calciatori della società Elmas, se richieste e documentate.
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