DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 01.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 Delibera del Giudice Sportivo GHARE SOSPESE O NON DISPUTATE gara del 28/10/2012 CAGLIARI CALCIO A 5 – ELMAS 01

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 01.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 Delibera del Giudice Sportivo GHARE SOSPESE O NON DISPUTATE gara del 28/10/2012 CAGLIARI CALCIO A 5 - ELMAS 01 Il Giudice Sportivo, esaminato il referto della gara in oggetto , osserva: l'incontro è stato definitivamente sospeso dall'arbitro al minuto 19'29" del secondo tempo, allorquando veniva comminata l'espulsione del calciatore Zucca Michele del Cagliari. Questi, nell'abbandonare il terreno di gioco, rivolgeva ingiurie agli arbitri e minacce ai calciatori avversari. Nella circostanza si avvicinava al portiere della squadra avversaria e lo colpiva con un violento pugno al volto. Il calciatore colpito reagiva colpendo a sua volta l'avversario con un violento pugno al petto. Mentre tutti i calciatori di ambedue le società entravano sul terreno di gioco tentando di calmare i contendenti, dalla tribuna due sostenitori della società ospitante penetravano indebitamente sul terreno di gioco dirigendosi verso i calciatori della società avversaria, due dei quali venivano colpiti al volto con conseguente fuoriuscita di sangue. Inoltre i medesimi sostenitori cercavano di colpire altri calciatori che gli capitassero a tiro. A seguito di tale evento il Presidente della società Cagliari ed il dirigente accompagnatore della società Elmas entravano a loro volta sul terreno di gioco con l'intento di calmare gli animi, benchè da un ingresso laterale della tribuna fossero affluiti sul terreno di gioco altri sostenitori che avevano dato vita a scontri con i calciatori. I due dirigenti riuscivano a viva forza a bloccare due primi invasori, che comunque facevano ritorno sulle tribune mantenendo un atteggiamento minaccioso, e successivamente anche a far uscire tutti gli altri intrusi. Tuttavia l'arbitro, considerato che non era presente la forza pubblica, riteneva che non vi fossero più le condizioni di sicurezza per proseguire l'incontro e ne decretava di conseguenza la sospensione definitiva. In virtù di quanto sopra esposto, tenuto conto che le invasioni di campo e gli incidenti che ne sono scaturiti sono da attribuire ai sostenitori della società Cagliari, visto l'art.17 comma 1 del C.G.S., decide a) di comminare alla società Cagliari Calcio A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b) di ordinare che le prossime due gare interne della società Cagliari vengano disputate a porte chiuse; nonchè l'obbligo di rimborsare eventuali spese mediche occorse ai calciatori della società Elmas, se richieste e documentate.
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