CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 ottobre 2012 promosso da: Sig. Mavillo Gheller / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 ottobre 2012 promosso da: Sig. Mavillo Gheller / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai signori
prof. avv. Maurizio Cinelli Presidente
prof. avv. Luigi Fumagalli Arbitro
avv. Dario Buzzelli Arbitro
riunito in conferenza personale in Roma, il 22 ottobre 2012, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2397 del 17 settembre 2012 – 654) promosso da:
MAVILLO GHELLER, residente a Cassano Magnago (VA), via Masaccio
n. 2, rappresentato e difeso dall’avv. Sara Agostini del Foro di Brescia, presso il cui Studio, sito in Iseo (BS), vicolo Portelle n. 2, tel. 030.9840741, si è elettivamente domiciliato - parte istante –
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, corrente in Roma, via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, presso il cui Studio, sito in Roma, via Panama n. 58, tel. 06.8840832, si è elettivamente domiciliata
- parte intimata -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
1.- Con atto depositato il 17 settembre 2012 il sig. Mavillo Gheller, rappresentato e difeso come indicato in epigrafe, ha proposto ricorso ex art. 9 del Codice dei giudizi innanzi a questo Tribunale avverso la decisione di cui al c.u. n. 29/CGF del 22 agosto 2012, con la quale la Corte di giustizia federale ha respinto il suo ricorso contro la sanzione della squalifica di mesi 6, inflitta ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S., in relazione agli eventi di rilevanza disciplinare emersi in relazione all’incontro Novara-Siena del 1 maggio 2011.
2.- Al fine del corretto inquadramento dei fatti, va premesso che il Procuratore federale della F.I.G.C., con atto del 25 luglio 2012, nell’ambito di una vasta indagine che ha preso le mosse da una serie di condotte dirette ad alterare lo svolgimento e i risultati di alcune competizioni calcistiche (precisamente, Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011 e Novara-Siena del 1 maggio 2011), deferiva, con riferimento al suddetto incontro di calcio Novara-Siena, (tra gli altri) Bertani Cristian, Drascek Davide e l’attuale istante, Gheller Mavillo, tutti calciatori del Novara, incolpandoli della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, C.G.S., per aver raggiunto un accordo con alcuni giocatori del Siena (Carobbio Filippo, Larrondo Marcello e Vitiello Roberto), finalizzato al raggiungimento di un risultato di pareggio tra le squadre.
In proposito, l’istante, nel ricorso con il quale ha promosso il presente procedimento arbitrale, espone che:
- nei termini assegnati nell’atto di convocazione da parte della Procura federale, ha depositato memoria difensiva con richiesta di proscioglimento, supportata da documentazione probatoria e richieste di confronto diretto con Filippo Carobbio, ammissione delle testimonianze dei calciatori Reginaldo e Sestu e acquisizione delle immagini televisive del prepartita della suddetta gara del 1 maggio 2011 tra Novara e Siena;
- con ordinanza n. 6 la Commissione, “alla luce delle risultanze probatorie agli atti”, non ha accolto la richiesta di ascoltare il Carobbio, ritenendo che le relative “dichiarazioni, già agli atti, dovranno essere valutate, sotto il profilo della rilevanza e attendibilità, in sede decisoria”, ed ha ammesso soltanto la produzione documentale, mentre ha ritenuto irrilevanti le altre sue richieste istruttorie (prova testimoniale e acquisizione delle riprese televisive);
- all’esito della fase dibattimentale, la Commissione ha emesso la decisione di cui al c.u. n. 11/CDN s.s. 2012/2013, con la quale ha derubricato (per lui soltanto) l’addebito da illecito sportivo, ex art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., ad omissione di denuncia, ex art. 7, comma 7, C.G.S., e gli ha inflitto la squalifica per sei mesi, avendo comunque ritenuto che “si è limitato, al momento della ricognizione delle squadre sul terreno di gioco, a dare conferma a Carobbio dell’esistenza dell’accordo circa il pareggio”, e che, dunque, gli “può essere imputata esclusivamente l’omessa denuncia di un illecito di cui era a conoscenza”;
- nonostante il poco tempo concessogli per la predisposizione delle difese, il 13 agosto 2012 ha ritualmente depositato presso la Segreteria della Corte di giustizia federale dichiarazione di reclamo, depositando, nel termine fissato del successivo 16 agosto, i motivi di gravame, consistenti, precisamente, in 1) violazione del diritto di difesa; 2) violazione dell’obbligo di riservatezza;
3) mancanza di utilità del risultato di Novara-Siena; 4) contraddittorietà, lacunosità e vizi logici della decisione impugnata; 5) erronea valutazione dell’incontro avuto con il Carobbio; 6) mancanza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, nonché di indizi certi, precisi e concordanti della sussistenza del fatto addebitato, e accompagnati dalla richiesta, in via principale, di proscioglimento da ogni addebito, e, in via subordinata – previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 1, comma 1, C.G.S. –, di irrogazione della sanzione minima ritenuta di giustizia;
- all’esito del giudizio, con decisione del 22 agosto la Corte di giustizia federale ha respinto il reclamo, ma senza provvedere a depositare i motivi nel temine di cui all’art. 34, comma 2, C.G.S.
3.- Tanto premesso, l’istante – riservati motivi aggiunti, per il momento del deposito della motivazione della decisione gravata – con il ricorso de quo ha chiesto che la decisione della Corte di giustizia federale venga riformata, previo accoglimento dell’istanza cautelare ex art. 23, Codice dei giudizi avanti al TNAS, e l’abbreviazione dei termini, ex art. 25, comma 4, di detto Codice.
Come motivi di ricorso l’istante indica: 1) violazione dei diritti di difesa, 2) e 3) inesistenza, per vari profili, del c.d. illecito da spogliatoio, 4) contraddittorietà, lacunosità e vizi logici dell’atto di deferimento e della decisione della Commissione disciplinare, 5) erronea valutazione dell’incontro con il Carobbio, 6) mancanza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, nonché di indizi certi e precisi e concordanti della propria responsabilità.
L’atto reca la nomina dell’arbitro, nella persona del prof. avv. Luigi Fumagalli.
Con provvedimento del 20 settembre 2012 il Presidente del TNAS ha accolto l’istanza ex art. 25, comma 4 del Codice, e, per l’effetto, ha ridotto a un terzo il termine per la pronuncia del lodo, così come ha ridotto di un terzo il termine a disposizione della parte resistente per il deposito di quanto previsto dall’art. 12 del Codice, fissando termine fino al 27 settembre 2012 per l’adempimento; ha respinto, invece, l’istanza cautelare, facendo salva la competenza a pronunciarsi su di essa da parte del Collegio arbitrale.
La FIGC si è ritualmente e tempestivamente costituita con atto del 25 settembre 2012, contestando l’ammissibilità del provvedimento cautelare e la fondatezza del ricorso nel merito, riservata, anche in tal caso, memoria aggiuntiva per il momento del deposito della motivazione della decisione impugnata.
L’atto reca la nomina dell’arbitro, nella persona dell’avv. Dario Buzzelli.
4.- Nelle more del procedimento, e precisamente il 24 settembre, la Corte di giustizia federale ha depositato la motivazione della decisione de qua.
In detta motivazione la Corte testualmente si richiama, innanzitutto, a quanto al proposito ritenuto dalla Commissione disciplinare nazionale, in riferimento al Gheller e alla suindicata gara Novara-Siena, trascrivendone la relativa parte della motivazione: precisamente, quella nella quale si espone (tra l’altro) che “Carobbio apprese, prima come ‘voce’ all’interno dello spogliatoio del Siena, poi con certezza, all’esito delle parole dell’allenatore Conte nel corso della riunione tecnica pre-gara, della combine in essere per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell’incontro avuto tra Vitiello, del Siena, e Drascek, del Novara, avvenuto la sera in cui il Siena raggiunse l’albergo del Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia emerso, nel corso dei vari deferimenti, che il ‘perfezionamento’ di questo tipo di accordi venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di Vitiello e Drascek, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). Carobbio, contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a Bertani, un’intesa finalizzata a sfruttare l’accordo, già ‘formalizzato’ dalle due squadre, nel sistema delle scommesse. Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, Carobbio chiese conferma della combine a Bertani e Gheller, conferma che gli venne data. Nei minuti finali dell’incontro, Larrondo, altro calciatore del Siena, in vista di un suo possibile ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a Carobbio indicazioni su come doveva muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio”.
La Corte si richiama, nel successivo passo della motivazione della decisione de qua, a quella ulteriore parte della pronuncia di detta Commissione in cui si osserva che, “dalle prove in atti, risulta che Gheller si è limitato, al mo mento della ricognizione delle squadre sul terreno di gioco, a dare conferma a Carobbio dell’esistenza dell’accordo circa il pareggio, per poi recarsi in tribuna per assistere all’incontro, non essendo stato inserito nella lista dei giocatori che avrebbero preso parte alla partita”, con la conseguenza “che al Gheller può essere imputata esclusivamente l’omessa denuncia di un illecito di cui era a conoscenza, ma non la partecipazione a esso, non risultando che abbia posto in essere alcun comportamento finalizzato al raggiungimento dell’accordo ovvero alla sua successiva attuazione”.
Dopo tale preliminare rinvio, passando a considerare specificamente i motivi del ricorso presentato dal Gheller avverso detta decisione, la Corte osserva che detti motivi, “ – redatti dal medesimo Avvocato del Drascek – erano nella sostanza sovrapponibili a quelli del Drascek stesso, divergendo unicamente per alcuni profili connessi, appunto, alla peculiare posizione dell’interessato, e, in via subordinata, concludevano per una riqualificazione in termini di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S.”. Per il resto, essa fa espresso rinvio, “per brevità, a quanto già evidenziato da questa Corte relativamente alla posizione del calciatore Drascek” (cioè, al distinto ricorso promosso dal suddetto calciatore, deciso nella medesima seduta).
Tanto precisato, i motivi di ricorso del Gheller vengono considerati infondati dalla Corte, in sintesi:
- quanto alle contestazioni relative alla presunta violazione del diritto di difesa, considerato l’opposto tenore delle precedenti statuizioni della Corte stessa sul punto, e, segnatamente, della decisione n. 41;
- quanto ai restanti motivi, per essere gli stessi “sostanzialmente analoghi a quelli del Drascek”, considerato che, come testualmente si afferma in motivazione:
a) l’impugnazione “è affidata a motivi che, in realtà, prendono le mosse e cercano di confutare le originarie contestazioni di illecito sportivo, non te nendo conto (...) del decisum di primo grado, che ha ridotto la sanzione riqualificando i fatti”;
b) “nessun concreto elemento di contestazione il Gheller ha portato a supporto di quanto evidenziato in primo grado, in merito al fatto che egli risultava unicamente aver dato conferma al Carobbio dell’esistenza dell’accordo in merito al pareggio, senza poi prendere peraltro parte alla gara”.
“Da ciò – conclude la Corte – è logica la ricostruzione della decisione (della Commissione) che in presenza di siffatto elemento ha valutato il comportamento sotto il diverso profilo meno grave di una mera cognizione – e della conseguente omissione di denuncia – dell’accordo, in assenza di elementi idonei a ritenere comprovata la partecipazione all’ideazione dell’accordo stesso”.
5.- Con atto del 9 ottobre 2012 la FIGC ha depositato memoria e ampia documentazione.
Con detta memoria la parte resistente, dopo aver dettagliatamente richiamato caratteristiche e peculiarità che contraddistinguono, rispetto ad altri, il sistema giustiziale sportivo, in punto di fatto ha dedotto (in sintesi) che le dichiarazioni del Carobbio devono ritenersi attendibili, convergendo tutte nel senso dell’illecito accomodamento del risultato dell’incontro de quo, dell’effettiva realizzazione di detto accomodamento e dell’apporto causale offerto a tal fine da una pluralità di giocatori, con il coinvolgimento, seppur parziale, della parte istante: donde la fondatezza della decisione di condanna.
L’istante con atto del 3 ottobre 2012 ha proposto motivi aggiunti, assumendo che la decisione va ritenuta affetta, in aggiunta a quelli già documentati con il ricorso, anche da vizi di:
7) genericità, illogicità e difetto di motivazione;
8) illogicità nella parte in cui le dichiarazioni di Filippo Carobbio in merito alla partita Novara-Siena vengono valutate diversamente da come le stesse sono state valutate nelle decisioni dei reclami presentati da Antonio Conte e Angelo Alessio;
9) mancanza di riscontro in ordine all’unica dichiarazione su cui la decisione stessa si fonda.
6.- Il Collegio arbitrale è stato integrato con la designazione, ad opera degli arbitri nominati dalle parti, del prof. avv. Maurizio Cinelli, quale presidente.
All’udienza del 22 ottobre 2012, fissata per la comparizione delle parti, presso la sala udienze del TNAS, alla presenza dei difensori delle parti e di tutti i componenti del Collegio arbitrale, con l’assistenza del Segretario, raccolte, come da verbale, le dichiarazioni di rito ed esperito senza successo il tentativo di conciliazione, le parti, su invito del Collegio, hanno innanzitutto discusso sulle richieste preliminari, insistendo, la parte istante, soltanto sulla richiesta di ammissione delle prove testimoniali nelle persone dei calciatori Reginaldo e Sestu, e non anche sulla richiesta di provvedimento cautelare, e dichiarando, la difesa della parte resistente, di non opporsi all’audizione dei testi indicati da parte istante nel caso in cui il Collegio ritenga non sufficiente la dichiarazione accusatoria resa dal Carobbio.
Dopo una dichiarazione spontanea della parte istante, presente personalmente, i difensori delle parti hanno chiesto e ottenuto di anticipare la discussione, espressamente autorizzando il Collegio a rendere anticipatamente noto il dispositivo del lodo entro il 3 novembre 2012 e a depositare successivamente le relative motivazioni, fino al termine del 22 dicembre 2012.
Il Collegio, ritenuto di non dover ammettere la prova testimoniale, ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di antecedenza logica, va esaminato per primo il motivo di ricorso con il quale l’istante lamenta la “mancanza di riscontro in ordine all’unica dichiarazione su cui si fonda la decisione” impugnata (motivo identificato con il numero 9 dei “motivi aggiunti”, il quale, peraltro, integra e riformula il motivo n. 6, contenuto nel ricorso).
La “dichiarazione” alla quale con detto motivo di gravame l’istante fa riferimento è quella del calciatore Filippo Carobbio, il quale, in riferimento alla partita Novara-Siena dell’1 maggio 2011 (che è l’unica ad avere rilevanza nel presente procedimento) ebbe a riferire al pubblico Ministero di Cremona che, “al contrario di quanto accaduto con riferimento alla partita Albinoleffe-Siena, i giocatori hanno appreso dell’accordo in occasione della riunione tecnica che ha preceduto la partita. In sostanza Conte (l’allenatore) si limitò a dire che avremmo pareggiato la partita e che era stato raggiunto un accordo per il pareggio (...). Quando riferisco di aver parlato in campo con Bertani e Gheller del Novara voglio dire che prima di giocare ho chiesto una sorta di conferma di un accordo che comunque era già stato concluso”.
Assume l’istante che tale dichiarazione, per quanto direttamente lo riguarda, non avrebbe riscontro alcuno, ed, anzi, risulterebbe smentita nella sua veridicità dal fatto che dalle prove raccolte dalla Procura federale è risultato che il Bertani in realtà non era presente al fatto, tanto che la Commissione disciplinare nazionale, con la decisione di cui al c.u. n. 25/CDN del 2 ottobre 2012, lo ha prosciolto da ogni addebito.
La Corte nella sentenza de qua non disconosce la circostanza che la decisione di condanna del Gheller si fonda unicamente su detta dichiarazione del Carobbio, ma ritiene di dover disattendere la specifica censura (considerandola cumulativamente con le restanti altre), per il fatto che si tratta di motivi “sostanzialmente analoghi a quelli del Drascek”, come testualmente dichiara in motivazione: cioè, a quei motivi che altro incolpato ha proposto con distinto ricorso, deciso dalla Corte nella medesima seduta nella quale è stato deciso il ricorso del Gheller.
Detta valutazione della Corte, peraltro (anche a non voler considerare la singolarità del criterio adottato, di motivare tramite generico rinvio a motivazione di altro giudizio), non può essere condivisa, se non altro in considerazione della diversità dei fatti oggetto di contestazione dei due diversi giudizi – l’illecito sportivo, nel caso del Drascek; l’omessa denuncia, nel caso del Gheller –, e dei diversi svolgimenti ed esiti delle rispettive istruttorie.
Assume, poi, la Corte che “nessun concreto elemento di contestazione il Gheller ha portato a supporto di quanto evidenziato in primo grado, in merito al fatto che egli risultava unicamente aver dato conferma al Carobbio dell’esistenza dell’accordo in merito al pareggio”.
In realtà, risulta dagli atti che il Gheller ha contestato in ogni occasione che gli è stata consentita la circostanza addebitatagli, e che, anzi, si è reiteratamente offerto di provare per testi il proprio assunto, come da specifica richiesta, vanamente riproposta anche nel ricorso davanti alla stessa Corte federale.
Si deve, dunque, riconoscere che nel giudizio de quo non è stato raccolto alcun riscontro fattuale circa la univocità della dichiarazione di terzo (il Carobbio), sulla quale si fonda la pronuncia di condanna alla squalifica di mesi 6 dell’attuale istante.
Secondo consolidata giurisprudenza della stessa Corte federale, quando non emerge un quadro sufficientemente definito di riscontro in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, il prevenuto va prosciolto (così – e proprio in riferimento alla partita Novara-Siena dell’1 maggio 2011 – è, ad esempio, il c.u. n. 029/CGF del 20 agosto 2012, che contiene sia la decisione relativa al ricorso Conte, sia la decisione relativa al ricorso Alessio).
Questo Tribunale ritiene di condividere detta giurisprudenza.
Ed in effetti appare a questo Tribunale opportuno sottolineare che, sebbene per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una viola zione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, è comunque necessario acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC).
Poiché nella specie non emerge alcun significativo quadro di riscontro circa la univocità delle dichiarazioni di incolpazione rese dal Carobbio, la prova del fatto illecito addebitato all’istante deve ritenersi non raggiunta, neppure nella prospettiva delle specifiche regole del sistema giudiziale sportivo.
Pertanto, il Gheller va prosciolto dall’imputazione di omessa denuncia, e la sanzione inflitta ex art. 7, comma 7, C.G.S. va annullata.
L’accoglimento del gravame per il suindicato motivo esonera il Collegio dall’esame degli altri motivi di gravame, proposti dall’istante.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di difesa tra le parti. Gli onorari e le spese del Collegio arbitrale seguono invece la soccombenza e vanno posti a carico della FIGC.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così decide:
1. in accoglimento del ricorso, proscioglie l’istante dall’addebito di omessa denuncia di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S. e conseguentemente annulla la squalifica di mesi 6, già inflittagli;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3. pone a carico di F.I.G.C. il pagamento dei diritti degli Arbitri come di seguito liquidati e dei diritti amministrativi del Tribunale naziona le di arbitrato dello sport;
4. liquida gli onorari degli arbitri in euro 4.500,00, oltre a spese, la cui misura sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, e accessori;
5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, in data 22 ottobre 2012, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito elencate.
F.to Maurizio Cinelli
F.to Luigi Fumagalli
F.to Dario Buzzelli