DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 07.11.2012 Delibera del Giudice Sportivo SCANDICCI CALCIO S.R.L. – PIERANTONIO CALCIO Il Giudice Sportivo,

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 07.11.2012 Delibera del Giudice Sportivo SCANDICCI CALCIO S.R.L. - PIERANTONIO CALCIO Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo trasmesso dalla ASD Pierantonio Calcio a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale richiede venga inflitta alla Società Scandicci la punizione sportiva della perdita della gara per avere la suindicata società, a seguito dell'infortunio occorso ad uno degli A.A., incaricato un proprio calciatore ( Mariotti Luca ) di svolgere lu funzioni di Assistente di parte pur avendo, detto calciatore, disputato parte della gara; - Lo Scandicci non ha fatto pervenire controdeduzioni al reclamo della ASD Pierantonio Calcio; OSSERVA Il reclamo non è fondato; Come chiarito dalla guida pratica dell'AIA alla regola nº6 (Gli Assistenti dell'Arbitro) del Regolamento del giuoco del Calcio, un calciatore sostituito, può fungere da Assistente di parte in caso di impedimento di quest'ultimo; PQM delibera: 1) di respingere il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Scandicci - Pierantonio 2-0 3) di addebitare sul conto della società Pierantonio la tassa di reclamo.
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