F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL CALCIATORE ZITO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.C. SIENA S.P.A. E F.C. CROTONE S.R.L) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 5568/552 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL CALCIATORE ZITO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.C. SIENA S.P.A. E F.C. CROTONE S.R.L) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DELL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5568/552 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012) Il Regolamento entrato in vigore il giorno 1.2.2007, mentre in termini sostanziali precisa che un Agente può rappresentare un calciatore o una società (art. 3), introduce poi specifica normativa in relazione al conflitto di interessi disponendo (art. 15 comma 1) il divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte, nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società. Sotto il profilo meramente letterale, il divieto è rivolto agli agenti, ma il precetto coinvolge necessariamente tutte le parti del rapporto, vale a dire, agente, calciatori e società, se trattasi di opera prestata in relazione alla stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero, agente e le due società, se ha per oggetto la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore. L’Ordinamento domestico infatti non ha solamente voluto introdurre un precetto a carico degli Agenti, ma ha inteso valorizzare il principio imperativo del divieto del conflitto di interessi fra tutte le parti che pongono in essere un contratto avente rilevanza nell’ambito della F.I.G.C. E’ quindi dovere di tutti i contraenti evitare situazioni di conflitto d’interessi, anche perché gli effetti del conflitto non coinvolgono solo l’agente, ma anche i calciatori e le società. Dispone infatti l’art. 15 comma 8 del Regolamento in esame che “salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento (ed al riguardo, giustamente non si fa differenza fra agenti, calciatori e società), sono nulli i contratti stipulati dall’agente con calciatori o società nonché quelli stipulati tra calciatore e società in violazione del divieto di cui ai precedenti commi 1 e 7”. Orbene, poiché l’art. 15 comma 1 introduce in termini positivi proprio il divieto per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società, consegue che oltre all’agente, anche i calciatori e le società hanno l’obbligo di verificare che nella conclusione di un contratto non vi siano ipotesi di conflitto. Né può sostenersi che solo l’Agente abbia la possibilità di conoscere le ipotesi di conflitto perché sarebbe colui che le pone in essere. L’art. 10 del Regolamento infatti, mentre da una parte introduce requisiti formali per la conclusione e l’efficacia del contratto tra Agente e calciatore o società, dall’altra, consente anche una forma di pubblicità dei rapporti in essere (art. 10 comma 11) o comunque la possibilità di accertarli preventivamente, atteso che i relativi contratti, a pena di inefficacia, sono redatti esclusivamente su moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello F.I.F.A. e sono depositati o inviati mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti e quest’ultima “istituisce un registro dei contratti ricevuti, assicura la custodia degli atti depositati e definisce il regime di pubblicità degli stessi individuando le ipotesi di riservatezza dei dati contenuti, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato e le forme di conoscibilità comunque garantite”. Alla luce delle dedotte argomentazioni pertanto, ritenuto come fatto pacifico che l’Agente Gennaro Palomba ha contemporaneamente rappresentato gli interessi di A.C. Siena S.p.A. (contratto 29.1.2008), di F.C. Crotone S.r.l. (contratto 10.7.2009) e del calciatore Antonio Zito, quest’ultimo non può esimersi dalla responsabilità per la sussistenza del conflitto di interessi. Da ciò consegue l’infondatezza del proposto reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Zito Antonino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it