F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 11) RICORSO DEL CALCIATORE ZDNEK GRYGERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 15, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL’1.2.2007 – NOTA N. 5677/982 PF 09- 10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 11) RICORSO DEL CALCIATORE ZDNEK GRYGERA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 15, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL’1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09- 10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012) Il signor Zdenek Grygera ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con una ammenda di € 15.000,00. La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Zdenek Grygera, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23 febbraio 2012, per “…. Violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1 e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, in occasione del suo trasferimento alla Juventus di cui al contratto preliminare del 22.2.2007, dell’opera dell’agente di calciatori sig. Carmine Raiola senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC, così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Raiola formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa.” La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, affermava, sulla base delle risultanze processuali, la responsabilità del Grygera e gli comminava la sanzione sopra indicata. Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Grygera il quale lamenta in primo luogo la sua mancata partecipazione al giudizio svoltosi innanzi la Commissione Disciplina Nazionale, per omessa notifica dell’atto di deferimento e della convocazione all’udienza di discussione. Lamenta il ricorrente che tali atti gli sono stati notificati presso la sede della Juventus F.C., sull’errato presupposto che questa fosse la società di appartenenza del tesserato al momento della commissione del fatto, come previsto dal il punto c) del comma 8 dell’art. 38 C.G.S., mentre avrebbero dovuto essere notificati, non essendo egli tesserato con la suddetta società alla data del 22.2.2007, presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento art. 38 C.G.S. o presso la sua residenza o il suo domicilio (punti b e d art. 38 comma 8 C.G.S.). La Corte, ritiene di dover procedere preliminarmente all’esame di tale motivo di doglianza ed esaminati gli atti di causa, rileva che emerge documentalmente che il calciatore Zdenek Grygera risulta tesserato con la Juventus F.C. solo a far data dal 6.7.2007. Pertanto, constatata l’irregolarità della notifiche, ed il vizio procedurale che inficia il provvedimento impugnato, la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Zdnek Grygera, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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