F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 12) RICORSO DEL SIGNOR GRANELLO FRANCO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E GIORNI 15 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, 10, COMMA 1, E 15, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE FINO ALL’1.2.2007- NOTA N. 5677/982 PF 09- 10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 12) RICORSO DEL SIGNOR GRANELLO FRANCO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E GIORNI 15 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, 10, COMMA 1, E 15, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE FINO ALL’1.2.2007- NOTA N. 5677/982 PF 09- 10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012) Il signor Franco Granello ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con la sospensione per mesi 1 e giorni 15 e con una ammenda di € 20.000,00. La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Franco Granello, agente di calciatori, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per “…. violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente, degli artt. 3, comma 1, 10, comma 1, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all’1.2.2007, per aver assunto dalla Juventus incarico per il trasferimento del calciatore Patrick Vieira all’Internazionale a mezzo di scrittura privata del 15.7.2006 senza l’utilizzo di moduli predisposti dalla FIGC e deposito preso la Commissione Agenti, per giunta non personalmente ma quale rappresentante della Steve Kutner Managment Ltd, con ciò determinando ulteriormente una situazione di conflitto di interessi in quanto al contempo era agente del calciatore.” Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il signor Franco Granello ha presentato memoria difensiva, con la quale, ha eccepito in primo luogo la prescrizione dei presunti illeciti, rilevato, poi, la nullità ed improcedibilità del deferimento sulla base del dettato dell’art. 32 comma 11 C.G.S. ed affermato, infine, l’infondatezza nel merito del deferimento. La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, affermava: - in ordine alla eccepita prescrizione, la non applicabilità alla fattispecie in esame, del termine prescrizionale stabilito dall’art. 18 comma 4 C.G.S., che, secondo la stessa Commissione si applica alle irregolarità dei termini economici strictu sensu delle pattuizioni, e la vigenza, nel caso di specie, del termine prescrizionale più lungo stabilito dal 1 comma dello stesso art. 18 C.G.S.; - in ordine alla eccezione di improcedibilità ex art. 32, comma 11 C.G.S. la regolare conclusioni delle indagini nei termini previsti, ribadendo che il deferimento costituisce l’esito delle indagini e non già atto delle medesime. Ha affermato, inoltre, la C.D.N. che l’art. 15 comma 1, del Regolamento Agenti, vigente all’epoca dei fatti, vietava di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e che, ai sensi dell’art. 12 comma 1, del medesimo regolamento, l’agente deve improntare il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale e deve rispettare tutte le normative, sportive e statali. Sulla base di tali considerazioni la Commissione Disciplina Nazionale riteneva provata la responsabilità del Conti e gli comminava la sanzione sopra indicata. Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Granello, riproponendo, dopo una breve disamina dei principi generali del diritto sportivo, le ragioni difensive sostenute in primo grado, in ordine alla prescrizione, all’improcedibilità del deferimento ed alla l’infondatezza nel merito del deferimento. La Corte di Giustizia Federale, dopo attenta disamina degli atti processuali, ritiene di dover respingere tutti i motivi di doglianza, aderendo alle motivazioni della decisione della Commissione Disciplina Nazionale sia in diritto, relativamente alla supposta prescrizione ed improcedibilità, sia in fatto in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta dalla quale emerge, indubitabilmente, la responsabilità del Granello. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Granello Franco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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