F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL SIGNOR TINTI TULLIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 5568/552 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL SIGNOR TINTI TULLIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5568/552 PF 09-10/SP/SEGR. DEL 22.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012) Il Procuratore Federale deferiva il sig. Tullio Tinti, Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e degli artt. 10 commi 1 e 11 e 12 comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti (1.2.2007/7.4.2010). Con il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 95 la C.D.N. riconosceva la responsabilità dell’agente in relazione alle contestazioni di cui al deferimento ed infliggeva al medesimo la sospensione della licenza per mesi 1 e l’ammenda di € 15.000,00. Avverso il detto provvedimento, con atto molto articolato, proponeva reclamo l’Agente Tinti con argomentazioni che meritano trattazione analitica. ECCEZIONI PRELIMINARI Il reclamante ha riproposto in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva nei confronti degli Agenti dei calciatori, totalmente disatteso dal primo Giudice. Sotto il profilo dei principi comunitari sostiene che l’ Agente dei calciatori, non avendo alcun rapporto associativo alla F.I.G.C. svolge una attività economica periferica alla attività sportiva, per cui, la potestà normativa in capo alle Federazioni, deve esercitarsi nel rispetto indefettibile, secondo la gerarchia delle fonti del diritto comunitario, dovendosi quindi tener conto delle norme che comportano effetti anticoncorrenziali e pregiudizievoli della parità di condizioni che deve sussistere in un mercato di riferimento. Sotto l’aspetto dell’Ordinamento statuale, sostiene che il sistema regolamentare e quello disciplinare risultano incompatibili con l’attività di un libero professionista, che svolge un attività meramente periferica all’ordinamento sportivo. Le argomentazioni del ricorrente sono prive di giuridico fondamento. L’art.1 comma 1 dello Statuto della F.I.G.C. dispone che “La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi” mentre il successivo art. 30 per quel che rileva ai fini del presente giudizio, è quanto mai chiaro: ”i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’Ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale”. Detta ultima norma, anche di recente è stato riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia (Cass.S.U.23.4.2008 n.10465). In tale contesto, la natura privatistica della F.I.G.C., comporta come necessario corollario la dimensione privatistica della giustizia sportiva e quindi della origine contrattuale e non autoritativa della accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva. Ciò posto, il riconoscimento degli agenti di calciatori, come figura ormai consolidata nel mondo del calcio, attraverso il substrato normativo degli statuti e dei regolamenti della FIFA, esclude in radice che l’agente non rientri tra i soggetti che a norma dell’art.30 svolgono attività rilevante per lo Ordinamento federale Ad ogni modo qualsiasi problematicità al riguardo è esclusa dal chiaro disposto dell’art.1 comma 4 dal Regolamento Agenti Calciatori della F.I.G.C. in vigore dal 1°.2.007,che prevede testualmente: ”Gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare gli agenti si obbligano a sottostare al controllo ed al giudizio disciplinare degli organi federali, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti. Ulteriore conferma del principio testè espresso si ricava dal disposto dell’art. 12 comma 1 del previgente Regolamento Agenti a tenore del quale: “l’Agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della FIFA. L’Agente è tenuto altresì ad ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli Organi della F.I.G.C., delle Confederazioni e della FIFA, nonché ai lodi dei collegi arbitrali nominati ai sensi del presente Regolamento improntando il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e dirigenza professionale, garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso a seguito della propria attività sia conforme alle sopracitate norme nonché a quelle del diritto dello Stato interessato”. A ciò aggiungasi che per il rilascio e/o il rinnovo della licenza, l’agente deve obbligatoriamente depositare la polizza rischi professionale, l’attestato di versamento della quota annuale a mezzo bollettino postale ed il codice di condotta professionale debitamente sottoscritti per adesione. L’art. 1 del detto codice professionale dispone testualmente: “gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare, gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli Organismi Federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti” ed è appena il caso di sottolineare che nella seconda parte, vi è l’impegno al rispetto di tutte le norme federali, per cui, gli Organi di Giustizia Federale hanno piena giurisdizione sugli Agenti, in virtù di accettazione della detta Giustizia su base pattizia. Quanto da ultimo dedotto, induce a ritenere altresì infondata la tesi della riserva di legge ex art. 2229 c.c., in relazione all’attività dell’Agente quale libero professionista. L’Agente (salvo il caso dell’Avvocato ex art. 5 comma 1 del Regolamento previgente) può operare solo in virtù di licenza, che è rilasciata dalla Federazione ed il presupposto del rilascio della stessa è la sottoscrizione del codice di condotta professionale, nel quale è contenuto, come innanzi precisato, l’impegno al rispetto di tutte le norme federali. Del pari, totalmente infondato risulta il richiamo ai principi del giusto processo, che il reclamante ritiene essere stati violati. I principi fondanti del giusto processo sono dati dal contraddittorio, in condizioni di parità, davanti ad un Giudice terzo in una ragionevole durata (art. 111 Cost.) e nessuno dei detti principi risulta, nella fattispecie, leso. Il Tinti ha potuto infatti esplicare ampio, abbondante ed esauriente diritto di difesa in condizione di assoluta parità e contraddittorio con l’organo requirente, davanti ad Organi di Giustizia (C.D.N. e C.G.F.) terzi e precostituiti, in un tempo che si può definire congruo, atteso che l’intero iter processuale si è esaurito nel volgere di pochi mesi. Nel merito, il reclamo è totalmente infondato. Già il previgente Regolamento Agenti (art. 10 commi 1 e 2) disponeva che a pena di inefficacia l’incarico dovesse essere redatto esclusivamente su moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA e depositato o spedito mediante lettera raccomandata presso la Segreteria della Commissione. Nulla vieta alle parti di integrare il detto modulo indicando tutte le clausole ed i limiti di mandato, onde chiarire l’effettiva volontà delle stesse, ma in alcun caso può essere violato il requisito formale minimo di cui al disposto dell’art. 10 comma 1 del Regolamento Agenti all’epoca in vigore. La circostanza di non avere formalizzato l’incarico all’Agente con le modalità regolamentari, circostanza risultata pacifica nel processo, integra la violazione disciplinare formalmente contestata all’Agente e da ciò consegue l’infondatezza del proposto reclamo. Per questi motivi la C.G.F. il respinge ricorso come sopra proposta dal signor Tinti Tullio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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