F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL SIGNOR GIACOMELLI FEDERICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 E SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DEGLI ARTT. 12 COMMI 1 E 7 E 15 COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) E DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 12 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010), NONCHÉ DELL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. – NOTA N. 5623/1755 PF 09- 10/SP/BLP DEL 24.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012) 5) RICORSO DEL CALCIATORE GASBARRONI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10 COMMA 1, 13 COMMA 1 E 15 COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) – NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL SIGNOR GIACOMELLI FEDERICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 E SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DEGLI ARTT. 12 COMMI 1 E 7 E 15 COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 12 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010), NONCHÉ DELL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - NOTA N. 5623/1755 PF 09- 10/SP/BLP DEL 24.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012) 5) RICORSO DEL CALCIATORE GASBARRONI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10 COMMA 1, 13 COMMA 1 E 15 COMMI 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010) - NOTA N. 5623/1755 PF 09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012) Con separati ricorsi il signor Federico Giacomelli, con l’avv. Luca Miranda e il signor Andrea Gasbarroni, con l’avv. Alessandro Calcagno, hanno proposto reclamo ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione dalla C.D.N. di cui alla delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 96/CDN del 15.5.2012, con la quale sono state agli stessi inflitte le seguenti sanzioni: ammenda di € 30.000,00 e sospensione della licenza per mesi 2, all’agente Giacomelli; ammenda di € 15.000,00, al calciatore Gasbarroni. Il procedimento trae origine dall’atto in data 22.2.2012 con il quale la Procura Federale ha deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, per quanto qui rileva: 1) il sig. Federico Giacomelli, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e degli artt. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo agito nell'interesse del Sig. Andrea Gasbarroni nell'ambito dei tesseramenti e dei contratti economici del 1.7.2006 tra tale calciatore e la Società Parma FC S.p.A. con la Società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del l.7.2008 e con la Società Torino FC S.p.A. del 2.2.2009, pur essendo al contempo e nei medesimi contratti titolare di mandato conferito dalle citate Società; b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e dell’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), nonché dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti tra il predetto calciatore (il riferimento al sig. Luca Antonelli di cui al deferimento è un mero errore materiale, come chiarito dalla stessa Procura Federale nel corso del dibattimento del primo grado di giudizio) e la Società Parma FC S.p.A. del 1.7.2006, con la Società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 1.7.2008 e con la Società Torino FC S.p.A. del 2.2.2009, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle tre Società; 2) il sig. Andrea Gasbarroni, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato prima per la società Parma FC S.p.A. e, poi, per la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e, quindi, successivamente per il Torino FC S.p.A., per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., dell’art. 15, commi 1, 2, 10, dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori (in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010), «per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con la Società Parma FC S.p.A. del 1.7.2006, con la Società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 1.7.2008 e con la Società Torino FC S.p.A. del 2.2.2009, dell'opera dell'agente di calciatori Sig. Federico Giacomelli, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l'agente era titolare di mandato da parte delle tre Società sopra citate». Nel corso del procedimento di prime cure la Procura Federale chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Giacomelli € 40.000,00 di ammenda e 4 mesi di sospensione della licenza di agente; per Gasbarroni € 30.000,00 di ammenda. I deferiti, come rappresentati ed assistiti, hanno illustrato le loro argomentazioni difensive, chiedendo il proscioglimento. In particolare, la difesa del Giacomelli concludeva come memoria scritta ritualmente depositata: «1) Dichiarare nullo il deferimento in relazione al capo di accusa relativo al mandato del 30.6.2006 stipulato con la Società Parma F.C. S.p.A.; 2) Dichiarare nullo il deferimento in relazione al capo di accusa F 16.2; 3) Nel merito, comunque, proscioglierlo dagli addebiti contestati, respingendo, così, il deferimento; 4) In estremo subordine, salvo gravame, voglia determinare la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e specie della ammenda, ovvero nella misura ritenuta di giustizia». Anche la difesa Gasbarroni chiedeva l’assoluzione da ogni addebito, confidando, in subordine, «in una sanzione minima e simbolica stante il principio di graduazione delle stesse nonché l’esiguità dell’addebito contestato». Eccepiva, in tal ottica, preliminarmente, nullità del deferimento in relazione al capo di accusa fondato sul contratto del 1.7.2006 stipulato con la società Parma FC S.p.A., poiché «all’esponente viene contestata la violazione di alcuni articoli del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010 laddove è indubitabile il fatto che sia il mandato conferito dal Parma FC S.p.A. in data 30.6.2006, sia il successivo contratto di prestazione sportiva del 01.7.2006, rientrino nell’ambito di applicazione del precedente Regolamento Agenti di calciatori “2001”, pubblicato con Com. Uff. n. 81/2001 e in vigore sino a tutto il 1.2.2007, in ragione del principio generale del tempus regit actum». A tal proposito, a dire del Gasbarroni, «le contestazioni sollevate dalla Procura Federale, così come i richiami normativi in essa contenuti, appaiono completamente inconferenti con la fattispecie in esame la quale avrebbe dovuto essere analizzata sulla base del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori e società in vigore dal 2001, che, tuttavia, nulla prevede in riferimento al divieto di conflitto d’interessi di un Agente incaricato da una società». Quanto al merito, Gasbarroni riteneva immeritevole di accoglimento il deferimento «nella sua totalità in quanto frutto di una ricostruzione delle circostanze di fatto avulsa dal dato normativo; quest’ultimo, invero, non vieta ed anzi autorizza la condotta oggi contestata all’agente ed alle società (con evidenti ripercussioni sull’esponente) – rendendola come tale perfettamente lecita – ed impone precisi obblighi in materia di conflitto di interesse unicamente all’agente di calciatori». All’esito del dibattimento la C.D.N. decideva di infliggere le seguenti sanzioni disciplinari: al sig. Federico Giacomelli, ammenda di € 30.000,00 e sospensione della licenza per mesi 2; al sig. Andrea Gasbarroni, ammenda di € 15.000,00. Osservava, anzitutto, in via generale, la C.D.N.: «L’art. 23 del Regolamento FIFA nonché l’art. 12 del Regolamento Agenti Calciatori previgente e l’art. 19 dell’attuale impongono all’agente di rispettare le norme federali, gli statuti, i Regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali, improntando il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art.1, comma 1, C.G.S.. L’art. 93, comma 1, N.O.I.F. prevede in particolare che i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le Società e i calciatori professionisti debbano essere, tra l’altro, redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza e che debbano riportare il nominativo dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Quanto al rapporto tra agente e calciatore, l’art.10 del Regolamento vigente all’epoca dei fatti prevedeva espressamente, a pena di inefficacia, la redazione dell’incarico esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, e il successivo deposito o invio, alla segreteria di detta Commissione. Il successivo art.15 vieta agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una Società e un calciatore e/o tra due Società». Ciò premesso, la C.D.N. «alla luce di tale quadro regolatorio e delle risultanze istruttorie» passava ad esaminare le posizioni dei singoli deferiti e, per quanto segnatamente qui interessa, con riferimento alle contestazioni mosse agli odierni ricorrenti, osservava quanto segue. «Preliminarmente, la Commissione ritiene infondata l’eccezione di nullità dell’atto di deferimento in relazione al contratto del 1.7.2006, stante l’enunciazione chiara e precisa del fatto contestato che non ha pregiudicato né compresso il pieno esercizio del diritto di difesa. Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione di nullità del deferimento, capo 16-b, in merito all’erronea indicazione del nominativo del calciatore Antonelli Luca in luogo di Gasbarroni, trattandosi, ad avviso della Commissione di mero errore materiale, corretto dal rappresentante della Procura in sede di dibattimento e nel contraddittorio tra le parti. Dagli atti risulta che la Società Parma FC S.p.A. ha conferito mandato all'agente di calciatori Federico Giacomelli, con accordo valido dal 30.6.2006 al 31.8.2006, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Gasbarroni, ceduto in data 1.7.2006 a titolo temporaneo oneroso dalla Juventus FC S.p.A. al Parma FC S.p.A.; che il Genoa Cricket & Football Club S.p.A. ha conferito mandato allo stesso agente di calciatori Giacomelli, con accordo valido dal 7.6.2008 al 20.8.2008, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il medesimo calciatore Gasbarroni, ceduto in data 1.7.2008 a titolo definitivo dal Parma FC S.p.A. al Genoa Cricket & Football Club S.p.A.; che la Società Torino FC S.p.A. ha conferito mandato in data 2.2.2009 sempre all'agente Giacomelli, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con Gasbarroni, ceduto in data 2.2.2009 a titolo definitivo dal Genoa Cricket & Football Club S.p.A. alla Società Torino FC S.p.A.. In sede di audizione innanzi alla Procura Federale il Gasbarroni, riferendosi al contratto economico con il Parma FC S.p.A., ha dichiarato che le negoziazioni che hanno portato alla relativa stipulazione “sono state gestite e concluse per mio conto da me medesimo e da Federico Giacomelli in quanto il Parma informava il Giacomelli delle proposte contrattuali che intendeva assumere nei miei confronti". La circostanza che Società diverse abbiano, come nella specie, conferito mandato allo stesso agente allorquando esse abbiano trattato lo stesso calciatore, unitamente alle dichiarazioni del Gasbarroni circa il suo rapporto con il Giacomelli dimostra, ad avviso della Commissione, che il Giacomelli ha agito quale agente di fatto del Gasbarroni, operando così in assenza di mandato scritto, nonostante la tassativa prescrizione dell’art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti e in palese conflitto di interessi, in quanto contemporaneamente titolare di mandato rilasciato dalle Società ed agente di fatto del calciatore». Così evidenziati i fatti contestati e le relative circostanze probatorie in ordine alla sussistenza delle violazioni addebitate ai ricorrenti, la C.D.N. riteneva doversi affermare «la responsabilità del Giacomelli in ordine alla prima delle violazioni contestate, risultando in essa assorbita le ulteriori condotte oggetto del deferimento», così come anche la responsabilità del calciatore Gasbarroni, che «ha consentito che il medesimo soggetto partecipasse quale agente delle Società alla conclusione dei contratti, in violazione dell’art.15 del Regolamento Agenti, risultando in tale condotta assorbito il mancato conferimento del previsto mandato scritto». Avverso la suddetta decisione, per quanto in questa sede rileva, hanno proposto reclamo sia Federico Giacomelli, che Andrea Gasbarroni. Nel proprio gravame l’agente Giacomelli ritiene non sussistere i fatti per cui è sanzione. Premette, il suddetto ricorrente, di aver stipulato contratti di mandato tra società ed agente sugli appositi moduli tipo (c.d modulo rosso), e, segnatamente: in data 30.6.2006 con la società Parma FC S.p.A., «volto all’assistenza della compagine societaria nel trasferimento e nella conclusione del contratto economico del calciatore Andrea Gasbarroni»; in data 7.6.2008 con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A., «volto all’assistenza della compagine societaria nel trasferimento e nella conclusione del contratto economico del calciatore Andrea Gasbarroni»; in data 2.2.2009 con la società Torino Football Club S.p.A.. «volto all’assistenza della compagine societaria nel trasferimento e nella conclusione del contratto economico del calciatore Andrea Gasbarroni». Tutti i suddetti contratti, evidenzia il ricorrente, «in ossequio alle previsioni di cui al Regolamento Agenti di Calciatori “2001”, pubblicato con Com. Uff. n. 81/2001 e in vigore sino a tutto il 1.2.2007 e dal Regolamento F.I.G.C. Agenti di Società e Calciatori 2007, pubblicato con Com. Uff. n. 48/2006 e in vigore dal 1.2.2007 sino a tutto l’8.4.2010», sono stati regolarmente trasmessi alla Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C.. Ciò premesso, il ricorrente deduce, anzitutto, erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, ritenendo che la C.D.N. ha errato nel non considerare viziato e nullo il deferimento in relazione al mandato del 30.6.2006, «giacché fondato su substrato normativo inapplicabile». Sul punto, quindi, ripropone le considerazioni già svolte nel corso della prima fase del procedimento, evidenziando, a tal riguardo, che le contestazioni del primo mandato del 30.6.2006 sono state erroneamente riferite alle disposizioni del Regolamento agenti di calciatori in vigore dal 1.2.2007, laddove è «indubitabile che il mandato de quo rientri nell’ambito di applicazione del Regolamento Agenti di Calciatori “2001” pubblicato con Com. Uff. n. 81/2001 e in vigore sino a tutto il 1.2.2007, in ragione del principio generale del tempus regit actum». Ne consegue, prosegue il ricorrente Giacomelli, che la fattispecie avrebbe dovuto essere analizzata sulla base del Regolamento del 2001 «che, tuttavia, non prevede alcunché con riferimento al divieto di conflitto d’interessi di un Agente incaricato da una società, né tantomeno, in relazione al presunto e inesistente obbligo di indicazione del nome dell’agente nei contratti di prestazione sportiva». Con il secondo motivo di gravame il sig. Giacomelli deduce erronea qualificazione dei fatti da parte del giudice di primo grado. Sotto tale profilo, il ricorrente, censurato, in via generale, l’utilizzo di quelle che definisce «mere prove indiziarie», contesta la valutazione, operata dalla C.D.N., delle dichiarazioni rese dal Gasbarroni alla Procura Federale in data 24.11.2010, che sarebbero state lette in modo parziale ed incomplete. Peraltro, prosegue il ricorrente, «non esiste, invero, nelle disposizioni federali in materia di agenzia sportiva alcuna norma che vieti la stipulazione di più mandati tra Società e Agente, in relazione al tesseramento di un atleta», offrendo, comunque a tal riguardo una diversa ricostruzione dei fatti che giustificherebbe la ripetitività dei mandati di cui trattasi. In particolare, segnala di essere stato interpellato, in relazione al primo mandato, nell’estate 2006 dal direttore sportivo del Parma «che gli manifestò la necessità di acquisire almeno due calciatori nel ruolo di esterno d’attacco, al che l’agente suggerì fra gli altri il nome di Gasbarroni». Quanto al secondo mandato, sarebbe stato, a dire del ricorrente, il sig. Fabrizio Preziosi, dirigente del Genoa, incontrato «a Forte dei Marmi durante un fine settimana estivo, giacché entrambi alloggiavano, casualmente, presso lo stesso Hotel», che, «memore del buon andamento del precedente mandato conferito dal Parma, riferì al Giacomelli del suo rammarico perché Gasbarroni, “pallino da sempre di suo padre Enrico”, aveva rifiutato il trasferimento da Parma a Genova per motivi personali». Sul mandato, infine, con il Torino, Giacomelli riferisce che fu Rino Foschi, all’epoca direttore sportivo della predetta compagine societaria, ad individuare in Gasbarroni un valido acquisto e, «alla luce dell’ottimo lavoro in precedenza svolto dall’agente il Foschi individuò l’unico soggetto capace a concludere le trattative in tempi brevi nel reclamante, visto che, in passato, aveva brillantemente condotto trattative analoghe». Sotto diversa prospettiva, il reclamante segnala, poi, come «in ambito giuridico endoassociativo la figura dell’agenzia di fatto rappresenta una creazione degli organi inquirenti federali mai sino a ora palesatasi in alcun contesto normativo» e come, ad ogni buon conto, vi sia difetto di prova «dell’intento simulatorio contestato». «Fermo, infatti, il requisito della forma scritta ad substantiam del rapporto di agenzia sportiva, stabilito a pena di inefficacia e nullità dall’art. 10 Regolamento Agenti in contestazione, è d’uopo segnalare che gli elementi probatori posti a fondamento del deferimento dalla Procura Federale e fatti propri dalla C.D.N. siano carenti rispetto ai requisiti richiesti dalla Suprema Corte ai fini della prova della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona in un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam”». Il reclamante, infine, deduce «comunque, sull’insussistenza nel merito delle contestazioni sub punto F 16.2)», evidenziando, «per mero tuziorismo difensivo», come, «sebbene il capo d’accusa nella decisione impugnata sia stato ritenuto assorbito, senza motivazione, nella sanzione irrogata», correttamente «non ha inserito il proprio nome nei contratti di prestazione sportiva del calciatore Gasbarroni, si ripete, non essendo Agente dello stesso». Da ultimo, sotto il profilo sanzionatorio, il ricorrente Giacomelli lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, C.G.S., evidenziando come, «specie in considerazione dell’assenza di una forbice edittale delle sanzioni da applicare alla fattispecie», la C.D.N. «avrebbe potuto applicare altra sanzione di inferiore afflittività», laddove ha, invece, «adottato un’interpretazione meramente formalistica del dettato normativo, operando un mero calcolo algebrico al fine di determinare le sanzioni da infliggere, senza considerare la peculiarità del caso e l’esatta ricostruzione dei fatti come dedotti dal reclamante e comprovati per tabulas». Insta, quindi, il reclamante, perché sia disposto il suo totale proscioglimento e, quindi, annullate le sanzioni impugnate, chiedendo, in via subordinata, la riduzione delle stesse nella misura ritenuta di giustizia. Nel reclamo proposto dal calciatore Gasbarroni è, del pari, evidenziata l’ingiustizia dell’ammenda «irrogata in forza delle pur scarne argomentazioni e delle asserite risultanze probatorie sulla base delle quali viene fondata la decisione di condanna per violazione del Regolamento Agenti». Ribadite, in tal ottica, «tutte le argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata agli atti della Commissione di prime cure», Gasbarroni, contestando «nuovamente l’impianto accusatorio percorso dalla Procura Federale che, con sincero stupore, ha trovato conferma anche in sede disciplinare», auspica «un’approfondita lettura da parte dell’organo adito in sede di reclamo al fine di confutare in nuce la fondatezza della decisione oggetto di gravame». In via preliminare, il suddetto calciatore censura la decisione impugnata sotto il profilo del mancato accoglimento della propria eccezione di nullità del deferimento «in relazione al contratto sottoscritto in data 1.7.2006, scaturito dal mandato del 30.6.2006 tra il Parma F.C. S.p.A. e l’agente Giacomelli, poiché fondato su normativa inapplicabile alla fattispecie». A nulla, secondo il reclamante, «potranno valere le argomentazioni in sanatoria svolte dalla C.D.N., che costituiscono anch’esse motivo di reclamo per l’evidente violazione sostanziale, procedimentale e motivazionale: da un lato, infatti, la C.D.N. riconosce pacificamente l’esistenza del difetto di contestazione, dall’altro per contro opera un’inammissibile sanatoria». Deduce, poi, il reclamante Gasbarroni, erroneità ed illogicità della motivazione, con riferimento, in particolare, alla valutazione delle dichiarazioni rilasciate dal calciatore, delle quali la C.D.N. avrebbe «completamente disatteso il tenore», nuovamente ribadendo, in tal ottica, «con vigore l’assoluta inesistenza di ogni e qualsivoglia rapporto procuratorio con il dott. Giacomelli». A dire del reclamante calciatore, «gli organi inquirenti e giudicanti hanno estrapolato solo una parte della dichiarazione forzandone inoltre l’interpretazione letterale, ma non solo; la Procura Federale nell’ambito del deferimento si è spinta fino al punto di riferire l’esistenza – tenacemente contestata anche in questa sede – di ulteriori elementi estranei alla verbalizzazione e dai quali desumere e/o presumere l’esistenza di un’ammissione del calciatore in ordine al rapporto di fatto esistente con l’agente dott. Giacomelli». A tal riguardo, ribadisce che la propria spontanea dichiarazione «viene conclusa con l’affermazione “voglio precisare che Giacomelli quando parlava con me lo faceva per conto del Parma”». Pertanto, «non si rinviene in alcuna maniera il contenuto confessorio forzatamente addebitato all’odierno esponente». Con riferimento alla contestazione, ritenuta fondata dalla C.D.N., che il Giacomelli agisse quale “agente di fatto” del Gasbarroni, evidenzia, il reclamante, come l’ipotesi accusatoria sia fondata «sulla base di mere congetture senza alcun riscontro ovvero elemento di prova idoneo a suffragare la ricostruzione forzatamente operata dall’organo inquirente (ed inaspettatamente sposata anche dalla C.D.N.)», altresì, ribadendo, «l’esistenza del baluardo di garanzia costituzionale relativo al principio di non colpevolezza, in uno con la presunzione di innocenza di ciascun deferito» «Per tutti questi motivi» il reclamante Gasbarroni «confida nella riforma della decisione impugnata con conseguente proscioglimento del calciatore da ogni e qualsivoglia responsabilità», solo in via subordinata «e per mero scrupolo defensionale vista l’assoluta infondatezza della tesi accusatoria», instando, «in ipotesi, nell’applicazione della sanzione della censura ovvero di una ammenda in minor misura, minima e simbolica». Alla seduta innanzi a questa C.G.F., tenutasi il giorno 8.6.2012, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché gli avv.ti Luca Miranda ed Alessandro Calcagno, ripettivamente per i sigg.ri Federico Giacomelli ed Andrea Gasbarroni, che hanno ribadito e precisato le deduzioni e conclusioni di cui ai reclami. Dato, preliminarmente, atto della riunione dei due giudizi, attesane l’evidente connessione oggettiva, questa C.G.F. ritiene che i reclami non possano trovare accoglimento per i seguenti motivi. In primo luogo, deve essere esaminata l’eccezione di nullità del deferimento relativo al mandato Parma/Giacomelli del 30.6.2006, in funzione della conclusione del contratto, poi, sottoscritto in data 1.7.2006 tra Parma e Gasbarroni. L’eccezione è priva di pregio. Infatti, ciò che particolarmente rileva ai fini della ritualità del deferimento è la corretta individuazione del fatto contestato: sotto tale profilo, la Procura Federale ha correttamente individuato e contestato i fatti e le relative condotte, operandone l’esatta collocazione nella loro specifica dimensione temporale e dinamica evolutiva. Tale contestazione consente, come ha effettivamente consentito, ogni più opportuna difesa ai deferiti e non ha comportato alcun pregiudizio. Del resto, «è compito del Giudice, a fronte di una fattispecie concreta, individuare la norma astratta che la regolamenta» (cfr. CGF, Com. Uff. n. 189/CGF dell’11.3.2010). Insomma, il fatto contestato è stato correttamente individuato, e la mera erroneità nell’indicazione di un Regolamento (quello in vigore dal 1.2.2007) in luogo di altro applicabile in virtù del principio tempus regit actum (quello del 2001) non può certo portare alle conseguenze prospettate dai reclamanti e viziare in termini di nullità il relativo atto di deferimento, avendo lo stesso, comunque, consentito ai deferiti ogni più ampio esercizio del diritto di difesa. Del resto, tanto i calciatori come tesserati, quanto gli agenti in forza dell’impegno specificamente assunto, sono tenuti a conoscere e, comunque, osservare tutte le disposizioni dell’ordinamento sportivo di riferimento, e, di conseguenza, ad orientare ogni loro comportamento, di rilievo giuridico-sportivo, alle previsioni federali e, nella fattispecie, a quelle dettate dal Regolamento Agenti di calciatori. Peraltro, sotto tale profilo ed in termini generali per tutti i fatti contestati all’agente Giacomelli, occorre ricordare che se è vero che gli Agenti di calciatori sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della F.I.G.C. o di società di calcio affiliate alla medesima Federazione e non possono essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C., gli stessi, ai sensi delle norme di cui agli artt. 23 del Regolamento FIFA, 12 del previgente Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti di calciatori, sono tenuti all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle confederazioni e della FIFA ed al rispetto delle decisioni dei relativi organi, nonché ad improntare il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art.1, comma 1, C.G.S.. Ciò precisato in relazione all’eccezione di nullità in parte qua del deferimento, nel merito deve ritenersi acclarata la responsabilità di entrambi i reclamanti. La disciplina federale, infatti, tanto quella in vigore all’epoca dei fatti del 2006, quanto quella vigente successivamente e, segnatamente, dettata dal Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 1.2.2007 al 7.4.2010, prevedeva l’obbligo di conferire all’agente l’incarico in forma scritta e sugli appositi moduli predisposti, da depositare o spedire, poi, alla Commissione Agenti ed, inoltre, vietava all’agente, quantomeno a far data dal 1.2.2007, di rappresentare contestualmente entrambe le parti (società e calciatore). Il fatto che, come si legge nel ricorso Giacomelli, il Regolamento Agenti del 2001 «non prevede alcunché con riferimento al divieto di conflitto d’interessi di un Agente incaricato da una società, né tantomeno, in relazione al presunto e inesistente obbligo di indicazione del nome dell’agente nei contratti di prestazione sportiva», non riveste, dunque, rilievo decisivo ai fini del presente giudizio. Quanto al conflitto di interessi, occorre osservare che già la “regola generale” di cui all’art. 3 del Regolamento Agenti 2001 distingueva tra l’attività dell’agente volta a curare «gli interessi del calciatore che gli conferisce incarico secondo le modalità indicate nel presente regolamento» (comma 3) e quella, invece, diretta a prestare «assistenza a favore di società di calcio che gli hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori» (comma 4). Dette modalità, peraltro, sono individuate nell’incarico scritto (cfr. art. 10, comma 1) che deve essere redatto in «quadruplice copia ciascuna firmata dalle parti» (art. 10, commi 10 e 11). In modo testuale, poi, l’art. 10, comma 1, del predetto Regolamento vigente all’epoca dei fatti del 006, prevedeva che «un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società». Completa il quadro la norma di cui all’art. 15, comma 1, secondo cui «qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, l’agente è tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, che sottoscrive un’apposita dichiarazione nel contratto». Sembrerebbe, dunque, possibile, già sotto il vigore del Regolamento applicabile alle contestazioni relative all’incarico ed al conseguente contratto del 2006, ricavare - in forza di una interpretazione sistematica del complessivo dettato normativo - la regola del divieto di cura contestuale degli interessi di entrambe le parti contraenti, specie senza avvisare il calciatore ed ottenerne apposita dichiarazione scritta da riportare nel contratto. Ed in tal senso già si era a suo tempo pronunciata la Commissione Agenti di Calciatori, secondo cui le norme disciplinanti l’attività degli agenti, «sia sotto l’impero del previgente Regolamento che di quello attuale», vietano «l’insorgenza di situazione di conflitto di interesse» (cfr. Com. Uff. n. 11/A dell’8.1.2003). Peraltro, non occorre dimenticare che l’agente di calciatori era tenuto ad improntare, ex artt. 1, comma 1, CGS e 12, comma 1, Regolamento Agenti applicabile al caso di specie, il proprio comportamento ai principi di lealtà, correttezza, buona fede e diligenza professionale: norme generali di comportamento, queste, che potrebbero ritenersi violate anche laddove si tratti (specie senza comunicarlo) nell’interesse e per conto di entrambe le parti che intendono concludere (e poi effettivamente concludono) un dato contratto. Sotto diverso profilo, tuttavia, occorre considerare che l’espressa e formale codificazione del divieto di conflitto di interessi si ha solo con il Regolamento Agenti entrato in vigore il 1.2.2007 (e, dunque, non applicabile alla prima contestazione relativa al 2006). In tal ottica, in particolare, l’art. 15, comma 1, del predetto Regolamento introduce testualmente, appunto, il divieto per gli agenti di «rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società», mentre il successivo comma 10 vieta comunque agli agenti «qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento». L’art. 12, comma 7, poi, ferme fatte «le disposizioni in materia di divieti ed incompatibilità» obbliga l’agente ad informare in ogni caso «il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto un’apposita dichiarazione». Orbene, tra le due possibili interpretazioni in ordine alla configurabilità, già prima del Regolamento del 2007, del divieto di conflitto di interessi, nel dubbio, per prudenza, deve forse attribuirsi prevalenza al principio di legalità ed a quello di tipizzazione degli illeciti disciplinari. Ma anche a voler concludere nel senso che la vicenda relativa alla prima contestazione inerente il mandato del 30.6.2006 non sia qualificabile in termini di conflitto di interessi rilevante per l’ordinamento dell’epoca, occorre considerare che la disposizione sul predetto divieto è di certo applicabile alle altre due contestazioni avanzate con riferimento agli incarichi del 7.6.2008 e del 2.2.2009. Peraltro, a prescindere dalla questione della esistenza o meno del divieto di conflitto di interessi all’epoca dell’incarico del 2006, occorre osservare come, in ogni caso, al Giacomelli è contestato non solo di aver agito in posizione di evidente conflitto di interessi, ma anche e comunque di aver di fatto rappresentato il calciatore Gasbarroni, sin dal mandato sottoscritto dal Parma FC S.p.A. del 30.6.2006, al di fuori ed al di là delle disposizioni del Regolamento Agenti anche all’epoca vigenti e, in particolare, di aver curato gli interessi del predetto calciatore, senza alcuna formalizzazione, come invece prescritto, ed anzi facendosi rilasciare formale mandato dalla società con la quale il calciatore ha poi effettivamente concluso il contratto. In tal ottica, in relazione al mandato del 30.6.2006, è già stato sopra ricordato il corpus normativo all’epoca in vigore. Medesime specifiche regole, come detto, sono previste anche dalla normativa applicabile agli incarichi conferiti al Giacomelli, in relazione al calciatore Gasbarroni, dal Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per il periodo dal 7.6.2008 al 20.8.2008 e dal Torino FC S.p.A. in data 2.2.2009. A tal riguardo, quanto al rapporto tra agente e calciatore, occorre particolarmente riferirsi all’art.10 del Regolamento entrato in vigore in data 1.2.2007, che, replicando la disposizione del 2001, prevedeva, che un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio, «solo dopo aver ricevuto incarico scritto» ed aggiungeva che, a pena di inefficacia, «l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione Agenti». Quanto, ancora, al presunto «inesistente obbligo di indicazione del nome dell’agente», l’art. 12, comma 2, del Regolamento Agenti del 2001, come di quello del 2007, così recitava: «ove il contratto di prestazione sportiva sia stato concluso con l’assistenza di un agente, quest’ultimo deve assicurarsi che il suo nome sia chiaramente indicato nel contratto al momento della sottoscrizione». Del pari, quanto alla posizione del calciatore, il successivo art. 13 (Regolamento 2001), rubricato, appunto, «doveri dei calciatori», prevedeva testualmente, al comma 3, che «ove un calciatore si sia avvalso dell’opera di un agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell’agente e la sua sottoscrizione appaiano sul contratto» e che «nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l’assistenza di un agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto». Norma, poi, ribadita dall’art. 13, comma 4, del successivo Regolamento Agenti del 2007. La previsione era ed è, peraltro, già comunque contenuta nell’art. 93 N.O.I.F., che così, per quanto qui rileva, recita: «I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto». Così ricordato e precisato il contesto normativo di riferimento, questa Corte, come detto, ritiene che le condotte ascritte ai deferiti comportino violazione dello stesso. Pacifici e, comunque, provati dalla documentazione acquisita agli atti (cfr. docc. All. 9/c, 9/d, 9/e Relazione istruttoria Procura Federale), i mandati conferiti al sig. Giacomelli dalle società: Parma FC S.p.A. in data 30.6.2006, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il calciatore Gasbarroni, poi effettivamente ceduto - in data 1.7.2006 - a titolo temporaneo oneroso dalla Juventus FC S.p.A. allo stesso Parma FC S.p.A.; Genoa Cricket & Football Club S.p.A. in data 7.6.2008, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico con il medesimo calciatore Gasbarroni, poi effettivamente ceduto - in data 1.7.2008 - a titolo definitivo dal Parma FC S.p.A. al Genoa Cricket & Football Club S.p.A.; Torino FC S.p.A. in data 2.2.2009, per il trasferimento e la conclusione del contratto economico sempre con lo stesso calciatore Gasbarroni, poi effettivamente ceduto - in data 2.2.2009 - a titolo definitivo dal Genoa Cricket & Football Club Spa alla Società Torino FC S.p.A.. Se ne ricava, dunque, che dalla stagione sportiva 2006/2007 alla Stagione Sportiva 2008/2009 (o, meglio, 2011/2012, considerato che il contratto stipulato il 2.2.2009 con il Torino recava la scadenza del 30.6.2012), in occasione di tutti i trasferimenti (peraltro, importanti non solo dal punto di vista delle compagini societarie coinvolte, ma anche sotto il profilo del rilievo economico dei medesimi) che hanno interessato il calciatore Gasbarroni, lo stesso ha sempre (con) trattato con la medesima (apparente) controparte, l’agente Giacomelli, che, di volta in volta è stato (apparentemente o anche) chiamato a rappresentare le diverse sopra citate società. Società, si dica chiaramente, quella prima ricordate, di tale primario livello da ricomprendere tutte, nella loro struttura organizzativa, figure quali direttori generali o direttori sportivi o amministratori delegati che siffatta attività svolgono normalmente per ruolo e funzione. Per cui non si comprenderebbe, se non fosse corretta la tesi accusatoria, per quale ragione le predette società abbiano dovuto conferire specifico incarico all’agente qui ricorrente, peraltro, poi, tutte per trattare il medesimo calciatore Gasbarroni. Evidente l’interesse di tutte le parti in gioco all’adozione dello schema di cui si è detto. Con il conferimento dell’incarico all’agente da parte della società, anziché da parte del calciatore che quella società vuole tesserare, si elude, anzitutto, l’obbligo, sopra ricordato, della formalizzazione e successivo deposito del mandato tra calciatore ed agente. Il calciatore riceve consulenza ed assistenza nella conclusione del contratto senza assumerne il correlato impegno di compensare la prestazione professionale, come invece normativamente disposto. L’agente, da parte sua, riceve il compenso direttamente dalla società, considerata miglior soggetto pagatore, nonostante abbia, di fatto, curato gli interessi del calciatore medesimo, in modo esclusivo o, quantomeno, prevalente. Conferma della fondatezza del quadro accusatorio ricostruito dalla Procura Federale si ha anche dalla semplice considerazione delle date di sottoscrizione dei contratti di prestazione sportiva di cui trattasi, tutte prossime o, addirittura, identiche (v. trasferimento dal Genoa al Torino) a quelle di conferimento dell’incarico da parte della società. Appare, del resto, poco credibile che l’agente incaricato riesca a trattare e convincere il calciatore in pochissimi giorni o, come detto, nella stessa giornata di conferimento dell’incarico, lasciandosi, viceversa meglio inquadrare la vicenda nell’ambito di una trattativa condotta dall’agente per conto del calciatore che, solo ad accordo raggiunto con la società, procedeva alla formalizzazione del rapporto (tra agente e società), per le ragioni anzidette. Diversamente opinando, peraltro, appare, comunque, del tutto inverosimile che il calciatore, parte contraente per così dire “debole”, abbia contrattato da solo il contenuto di importanti clausole negoziali e di rilevanti compensi economici senza essere rappresentato da alcun professionista od agente con le società di cui si detto che, già dotate di fior di professionisti (nel caso di specie, tra l’altro, rispettivamente Zamagna, Zarbano e Foschi), si siano fatte anche assistere da un agente. Si tratterebbe, come ben evidenziato nella Relazione della Procura Federale agli atti del procedimento, di un evidente «clamoroso e letterale ribaltamento del tavolo negoziale da sempre in essere tra calciatori di serie A e relative società». Peraltro, sul punto, le argomentazioni difensive di Gasbarroni, secondo cui «spesso accade che il management di primo livello delle società sportive segua la trattativa esistente con le consorelle – vuoi per dovere di riservatezza, vuoi per una sorta di gentleman agreement – mentre la parte economica da concordare con il singolo calciatore viene demandata a singoli agenti, utilizzati come una sorta di ammortizzatori tra la società ed il calciatore stesso onde evitare insanabili screzi e confronti diretti su questioni economiche che potrebbero far saltare l’affare ovvero incrinare fin dall’inizio il rapporto tra le parti», appare in contrasto con la ricostruzione dei fatti come operata dall’altro reclamante. Giacomelli, infatti, riferisce di mandati conferiti dalle società di cui trattasi non già al fine della mera “regolamentazione” economica di accordi di trasferimento già “autonomamente” conclusi tra calciatore e società medesime, bensì come incarico vero e proprio per definire il trasferimento stesso. Esemplificativo, a tal riguardo, quanto dedotto in reclamo a proposito del contratto Gasbarroni / Genoa, laddove è dato leggere che il dirigente del Genoa, «casualmente» incontrato durante un weekend a Forte dei Marmi, ebbe a lamentarsi della circostanza che il Gasbarroni aveva rifiutato, «per motivi personali», il trasferimento presso la compagine presieduta dal presidente Preziosi. Oltre alla ripetitività e continuità dei mandati di cui trattasi ed alle caratteristiche e particolarità, sopra rapidamente ricordate, che connotano gli stessi, ulteriore riscontro della correttezza dell’ipotesi accusatoria si rinviene nelle stesse dichiarazioni rese dal Giacomelli (cfr. all. 9/g alla Relazione istruttoria della Procura Federale). Questi, infatti, ricorda e sembra essere sicuro degli importi e degli emolumenti relativi ai contratti Gasbarroni / società, mentre appare alquanto incerto nell’indicazione dei prezzi concordati tra società cedente e cessionaria, nonostante operasse (formalmente) su incarico di quest’ultima. Conferma, peraltro, che il Giacomelli ha, comunque, operato – di fatto – per conto del calciatore Gasbarroni e per la cura degli interessi del medesimo, si trae dalle stesse spontanee dichiarazioni rese da quest’ultimo in sede di audizione innanzi alla Procura Federale. Il calciatore, infatti, riferendosi al contratto economico con il Parma FC Spa, afferma: «per quanto riguarda le negoziazioni che hanno portato a questa stipula preciso che le stesse sono state condotte, gestite e concluse per mio conto da me medesimo e da Federico Giacomelli … » (cfr. all. 9/f alla Relazione istruttoria della Procura Federale). Trattative, dunque, condotte dal calciatore unitamente all’agente Giacomelli e la inequivocità di siffatta affermazione non è in alcun modo scalfita dalla successiva precisazione «… in quanto il Parma informava il Giacomelli delle proposte contrattuali che intendeva assumere nei miei confronti», essendo, del resto, ovvio che la società trattava il giocatore con l’agente dello stesso, cui, quindi, avanzava le proprie proposte. Né la sostanziale struttura confessoria della medesima dichiarazione viene meno in conseguenza della successiva ulteriore precisazione resa dal calciatore («voglio precisare che Giacomelli quando parlava con me lo faceva per conto del Parma»), poiché palesemente in contrasto con quanto appena prima, in modo chiaro, affermato e perché, tra le due opzioni interpretative, deve certamente prescegliersi la prima dichiarazione del Gasbarroni, poiché fornita di numerosi e corposi riscontri probatori, come già sopra illustrato. Insomma, un complessivo insieme probatorio, quello sopra delineato, che va ben al di là di un semplice quadro indiziario ed alla luce del quale può ritenersi raggiunta la prova che l’agente Giacomelli ha operato in conflitto di interessi (condotta, come detto, sicuramente vietata sotto il vigore del Regolamento Agenti 2007 e, dunque, di certo rilevante per due dei tre mandati contestati dalla Procura Federale), rappresentando contestualmente gli interessi di entrambe le parti contraenti (ossia, di volta in volta, il calciatore e la società alla quale lo stesso veniva ceduto), senza, peraltro, comunicarlo al calciatore, avendo ricevuto incarico formale da parte delle società ed incarico di fatto da parte del calciatore medesimo. Inoltre, e comunque, il Giacomelli ha di fatto rappresentato e prestato assistenza e consulenza professionale al Gasbarroni senza riceverne formale incarico scritto e senza indicare il proprio nome nei contratti di cui trattasi stipulati in data 1.7.2006, 1.7.2008, 2.2.2009. Il calciatore, da parte sua, ha usufruito, senza assumerne i correlati oneri ed impegni, dei servizi di assistenza e consulenza professionale dell’agente Giacomelli, avvalendosi della sua opera senza conferire allo stesso apposito incarico scritto e senza curarsi che nei contratti sottoscritti con le varie società di cui si è detto fosse riportato il nominativo del proprio predetto agente. In definitiva, dunque, deve ritenersi accertata la responsabilità tanto del Giacomelli, quanto del Gasbarroni, per i fatti agli stessi rispettivamente ascritti, come sopra meglio qualificati. Esente da censure, infine, risulta anche il profilo sanzionatorio della decisione della C.D.N.. Non meritano accoglimento, a tal riguardo, le istanze, avanzate da entrambi i deferiti, di una congrua riduzione delle sanzioni irrogate. La strategia sanzionatoria va costruita in rapporto al fatto concreto. La sanzione non può essere “simbolica”, così come non può essere inflitta per fini di “esemplarità”, anche laddove si consideri che la funzione di prevenzione del sistema sanzionatorio è specialmente legata all’ “autorevolezza” del precetto normativo ed alla sua capacità di affermare modelli di comportamento convincenti ai fini di un accoglimento liberamente prestato delle regole, mentre la sanzione prevista dal C.G.S. attesta la capacità dell’ordinamento sportivo di ottenerne adesione anche da parte di coloro che quelle regole abbiano violato, così assumendo, a sua volta, anche una precisa valenza sul piano della prevenzione tanto generale, quanto speciale. In altri termini, la sanzione deve porsi in rapporto complessivo di proporzione rispetto alla gravità del fatto illecito commesso e deve, dunque, essere semplicemente giusta e, quindi, rapportata alla fattispecie e concretamente commisurata alla maggiore o minore gravità della condotta contestata, come accertata in dibattimento, ed al disvalore giuridico-sportivo della stessa, alla luce del complessivo contesto di riferimento e dell’intensità della colpevolezza. In tale prospettiva, avuto riguardo alla gravità ed alla particolarità dei fatti che connotano la fattispecie e considerato l’assorbimento di alcune condotte operate in primo grado, le sanzioni individuate dalla C.D.N. appaiono congruamente determinate. In conclusione, entrambi i reclami devono essere rigettati, con piena conferma, per l’effetto, della decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dai signori Gasbarroni Andrea e Giacomelli Federico. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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