• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it
7) RICORSO DEL SIGNOR CONTI PAOLO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 12, COMMA 1 E 15, COMMA 1 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it
7) RICORSO DEL SIGNOR CONTI PAOLO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 3, E 12, COMMA 1 E 15, COMMA 1 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)
Il signor Paolo Conti ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con la sospensione per mesi 1 e con una ammenda di € 15.000,00. La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Paolo Conti, agente di calciatori, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per “…. violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3, 12, comma 1, e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all’1.2.2007, per aver svolto attività di assistenza alla società Juventus, in virtù di formale mandato, nella trattativa per il tesseramento del calciatore Chimenti Antonio, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella trattativa anche l’agente del calciatore Chimenti insieme al figlio Carlo Conti ed in tal modo facendo si che il suo compenso venisse corrisposto, sia pure in parte, dalla società.” Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, il signor Paolo Conti ha presentato memoria difensiva, con la quale, rilevata la genericità della contestazione e la conseguente nullità per violazione del diritto di difesa e dedotto l’infondatezza degli addebiti a lui mossi, aveva eccepito, in via subordinata, la prescrizione dei presunti illeciti. La Commissione Disciplinare Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, ha affermato, in ordine alla eccepita prescrizione, la non applicabilità alla fattispecie in esame, del termine prescrizionale stabilito dall’art. 18 comma 4 C.G.S., che, secondo la stessa Commissione si applica alle irregolarità dei termini economici strictu sensu delle pattuizioni, e la vigenza, nel caso di specie, del termine prescrizionale più lungo stabilito dal 1 comma dello stesso art. 18 C.G.S.. Ha affermato, inoltre, la C.D.N. che l’art.1 5 comma 1, del Regolamento Agenti, vigente all’epoca dei fatti, vietava di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e che, ai sensi dell’art. 12 comma 1, del medesimo regolamento, l’agente deve improntare il proprio operato ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale e deve rispettare tutte le normative, sportive e statali. Sulla base di tali considerazioni la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva provata la responsabilità del Conti e gli infliggeva la sanzione sopra indicata. Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a questa Corte il Conti, riproponendo, dopo una breve disamina dei principi generali del diritto sportivo, le ragioni difensive sostenute in primo grado, in ordine alla genericità della contestazione, alla infondatezza degli addebiti ed alla prescrizione. La Corte di Giustizia Federale, dopo attenta disamina degli atti processuali, ritiene non fondati i motivi di doglianza relativi alla genericità della contestazione ed alla prescrizione, aderendo alle motivazioni della Commissione Disciplinare Nazionale, che vengono integralmente fatte proprie sul punto, ma di dover accogliere il reclamo in ordine alla infondatezza degli addebiti. E’ emerso, infatti, che il signor Paolo Conti ha cessato sin dal 28.12.2002 di essere agente del calciatore Chimenti, il quale, da quella data, veniva assistito da altro agente, come risulta, peraltro, dal contratto stipulato il 1°.7.2004 tra la società Juventus ed il calciatore Chimenti. Il fatto che il nuovo procuratore del calciatore fosse il signor Carlo Conti, figlio dell’agente Paolo Conti, non può assumere rilevanza decisiva nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte, se non sotto il profilo dell’opportunità. L’incarico conferito dalla Juventus al signor Paolo Conti aveva ad oggetto la cessione del calciatore ad altra società e non il tesseramento del calciatore, come indicato nell’atto di deferimento. Pertanto, non può configurarsi con certezza una situazione di conflitto di interessi nella fattispecie concreta, anche in considerazione del fatto che il calciatore Chimenti all’epoca dei fatti era assistito, come detto, da altro procuratore, al quale nessun addebito è stato mosso, e che non risulta provata l’esistenza di un mandato a favore del Conti Paolo, non potendo desumere questo dalle non chiare e perlopiù contraddittorie dichiarazioni rese dal calciatore Chimenti. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Conti Paolo annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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