F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 8) RICORSO DEL CALCIATORE MARESCA ENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. JUVENTUS S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 10, COMMA 1, E 13, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL’1.2.2007, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMA 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO – NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 8) RICORSO DEL CALCIATORE MARESCA ENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. JUVENTUS S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 10, COMMI 10, COMMA 1, E 13, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL’1.2.2007, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMA 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012) Il signor Enzo Maresca ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con l’ammenda di € 15.000,00. La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il calciatore Enzo Maresca, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per “…. Violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo previgente, degli artt. 10, commi 10,comma 1, 13, comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all’1.2.2007, anche in relazione all’art. 1, comma 1, dello stesso regolamento, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto di sua cessione dalla F.C. Juventus S.p.A. alla Sevilla del 15.7.2005, dell’opera dell’agente di calciatori sig. Fortunato Candido senza aver conferito allo steso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente sig. Fortunato Candido titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa.” Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il signor Enzo Maresca ha presentato memoria difensiva, con la quale contestava quanto dedotto ed argomentato dalla Procura Federale, eccependo in via preliminare la nullità delle notifiche dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione del giudizio. La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, implicitamente rigettando l’eccezione preliminare di nullità delle notifiche, riteneva provata la responsabilità del Maresca in ordine agli addebiti contestatigli e gli infliggeva la sanzione sopra indicata. Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Maresca, riproponendo, le ragioni difensive sostenute in primo grado, in particolare reiterando l’eccezione di nullità delle notifiche alla luce di quanto stabilito dall’art. 38 C.G.S. in ordine alla comunicazione degli atti procedimentali alle persone fisiche. Sostiene la difesa del Maresca che le notifiche effettuate al calciatore presso la sede della Juventus, considerata società di appartenenza al momento della commissione del fatto (art. 38, comma 8, lett. c), sarebbero invalide in quanto all’epoca dei fatti contestati il Maresca non era tesserato per la Juventus (società alla quale sarebbe stato legato fino al 15.7.2005), ma per il Sevilla. Tale motivo di doglianza non merita accoglimento, in quanto alla data di stipula del contratto tra Juventus e Sevilla, il calciatore Maresca era a tutti gli effetti tesserato con la prima società e solo a seguito di tale contratto egli è stato tesserato in data 3.8.2005 con la seconda società. Quanto ai motivi di reclamo relativi all’erronea interpretazione dei fatti contestati ed alla congruità della sanzione, codesta Corte ritiene di non doversi discostare dalle considerazioni svolte dalla Commissione Disciplina Nazionale, in ordine delle dichiarazioni del calciatore Enzo Maresca e dell’agente Candido Fortunato e di ritenere provati i fatti contestati dalla Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Maresca Enzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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