F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 10) RICORSO DEL SIGNOR MOGGI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE: – DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1, E 3, E 15 COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL’1.2.2007 – NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 08 Giugno 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 05 Novembre 2012 e su www.figc.it 10) RICORSO DEL SIGNOR MOGGI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE: - DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE, DEGLI ARTT. 10, COMMI 1, E 3, E 15 COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO ALL’1.2.2007 - NOTA N. 5677/982 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 14.5.2012) Il signor Luciano Moggi ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. 95/CDN del 14.5.2012, che lo aveva sanzionato, con l’inibizione per mesi 1. La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare il signor Luciano Moggi, all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante della F.C. Juventus, sulla base del deferimento della Procura Federale del 23.2.2012, per “…. violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente, degli artt. 10, commi 1 e 3 e 15, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore, fino all’1.2.2007, per aver conferito al signor Bruno Carpeggiani mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Marco Marchionni, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Carpegggiani era l’agente del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Bruno Carpeggiani fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore.” La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 7.5.2012 (Com. Uff. n. 95), oggetto di impugnazione, riteneva provata la responsabilità del Moggi e gli comminava la sanzione sopra indicata. Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Moggi, il quale dopo aver rilevato la carente motivazione della decisione impugnata in ordine alla sua condotta, eccepisce, in via preliminare, l’improcedibilità nei suoi riguardi, in quanto egli, al momento del deferimento non era più da molto tempo, soggetto dell’Ordinamento Federale Sportivo e nel merito la legittimità della sua condotta in ordine al contratto stipulato tra la F.C. Juventus ed il calciatore Marchionni. In primo luogo codesta Corte ha proceduto a valutare l’eccezione di improcedibilità, ritenendo di non accoglierla in considerazione della perdurante vigenza del principio della perpetuatio iurisdictionis, in forza del quale i soggetti anche non più tesserati restano soggetti alla potestà punitiva degli organi di giustizia della Federazione, ove l’illecito contestato sia stato commesso in costanza di tesseramento. Tale principio è affermato dall’art. 19, comma 1, C.G.S., così come riformulato, in via di interpretazione autentica, dal Consiglio Federale, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 71/A del 1°.12.2008. Quanto alla violazione del principio del ne bis in idem ipotizzata dal ricorrente, ritiene questa Corte che il decreto di archiviazione in sede penale non abbia alcuna efficacia preclusiva in relazione al procedimento disciplinare per i motivi messi in luce dalla decisione della Commissione Disciplina Nazionale. Quanto al merito degli addebiti mossi al Moggi va osservato che essi consistono, nella violazione dell’art. 10 commi 1 e 3 (relativo alle modalità dell’incarico) e dell’art. 15 comma 1 (relativo al conflitto di interessi tra procuratore e calciatore) del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, oltre che nella violazione dei doveri ed obblighi generali di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportivo previgente. Questa Corte di Giustizia Federale, dopo attenta disamina degli atti processuali, ritiene di dover procedere alla riforma della decisione adottata dalla Commissione Disciplina Nazionale per i seguenti motivi: - il contratto tra la Juventus ed il Carpeggiani è stato stipulato nel rispetto delle formalità previste dall’ art. 10, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007; - l’art. 15, comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all’1.2.2007, costituisce, come risulta dalla sua formulazione letterale, norma di condotta diretta esclusivamente all’Agente; - dagli atti del procedere non è emersa con certezza la partecipazione del Moggi all’accordo tra il Marchionni ed il Carpeggiani, il quale, formalmente, dal 13 gennaio 2006, non era più l’Agente del Marchionni. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Moggi Luciano, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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