COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR CAPARSO FERNANDO, TESSERATO F.I.G.C. PRESSO L’A.I.A., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 40, COMMA 1, REGOLAMENTO A.I.A., PER ESSERSI INTRODOTTO, AL TERMINE DELLA GARA PACENTRO CALCIO – FOLGORE SAMBUCETO, NELLO SPOGLIATOIO DELLA TERNA ARBITRALE PER CRITICARNE DURAMENTE L’OPERATO, COSÌ OFFENDENDO L’ARBITRO E GLI ASSISTENTI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR CAPARSO FERNANDO, TESSERATO F.I.G.C. PRESSO L’A.I.A., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 40, COMMA 1, REGOLAMENTO A.I.A., PER ESSERSI INTRODOTTO, AL TERMINE DELLA GARA PACENTRO CALCIO – FOLGORE SAMBUCETO, NELLO SPOGLIATOIO DELLA TERNA ARBITRALE PER CRITICARNE DURAMENTE L’OPERATO, COSÌ OFFENDENDO L’ARBITRO E GLI ASSISTENTI. Con nota del 03.09.12, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C., ha deferito a questa Commissione il soggetto sopra specificato per rispondere delle contestazioni ascritte. Con racc. a.r. del 11.10.12, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato al soggetto deferito la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando lo stesso che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 05.11.2012, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza è comparso il solo rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per il soggetto deferito, il quale non faceva pervenire neppure deduzioni a difesa. Il rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione delle contestate responsabilità in capo al soggetto sopra specificato, chiedendo l’applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione. Osserva la Commissione che la responsabilità del soggetto deferito si evince “per tabulas” mentre significativa appare la circostanza che lo stesso non sia comparso e che non abbia fatto pervenire scritti a sua difesa. La sanzione richiesta dalla Procura Federale può ritenersi congrua ed adeguata al comportamento non regolamentare dallo stesso tenuto. Da ciò consegue che debba essere applicata la sanzione come da dispositivo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere la sanzione dell’inibizione di 6 mesi al sig. Caparso Fernando. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.
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