COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 07.11.2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA ANZI- GOLDEN BOYS MATERA DEL 04/11/2012

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 07.11.2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA ANZI- GOLDEN BOYS MATERA DEL 04/11/2012 Il Giudice Sportivo; Letto il referto arbitrale e il supplemento di gara; Premesso che secondo quanto narrato dal D.G. nel supplemento di rapporto, si evince che dall’inizio della gara i calciatori della squadra locale tentavano di intimorire gli avversari con interventi di natura tecnica ai limiti della regolarità, sistematicamente sanzionati come da regolamento dall’arbitro e che persona non in distinta e successivamente identificata grazie all’intervento dei Carabinieri quale Petruzzi Michele dirigente dell’Anzi temporaneamente inibito, con fare minaccioso ed ingiurioso entrava indebitamente sul terreno di gioco indirizzando al D.G. frasi intimidatorie ed offensive, nella presunzione che essendo stato designato per la conduzione della gara un arbitro appartenente alla sezione di Matera venisse meno la necessaria e dovuta imparzialità; Considerato che dal supplemento di rapporto emerge che il D.G. dopo aver decretato la fine del I° tempo veniva circondato dai tesserati della squadra ospitante e fatto oggetto di frasi offensive ed irriguardose; in particolare il Capitano della squadra Buchicchio Andrea proferiva all’arbitro frasi oltraggiose e minacciose, mentre altri calciatori Aliandro Stefano, Petruzzi Rocco, Cutro Emanuele, Quagliano Fabio tenevano nei confronti dello stesso un comportamento irriguardoso ed offensivo e al contempo Cicchetti Gerardo quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra locale lo tratteneva per la divisa ritardandone l’ingresso negli spogliatoi; Atteso che il D.G., all’ingresso degli spogliatoi esperiva ogni tentativo allo scopo di riportare la calma richiamando a se i Capitani delle squadre, ma ogni tentativo risultava vano dal momento che il clima generatosi stentava a stemperarsi, infatti dapprima Brienza Marcello assistente di parte dell'Anzi gli tirava contro il pallone colpendolo senza alcun danno fisico e successivamente veniva fatto oggetto di un lancio di bottiglie in plastica di acqua da parte di soggetti non identificati ma riconducibili alla squadra di casa, di cui una colpiva il Maresciallo dei Carabinieri e l’altra il D.G. alla nuca provocandogli intenso e momentaneo dolore costringendolo in tal modo a sospendere definitivamente la gara, guadagnando in fretta gli spogliatoi solo grazie al tempestivo e efficace intervento delle Forze dell’Ordine; Ritenuto che il D.G. una volta raggiunto lo spogliatoio veniva fatto oggetto di ulteriori comportamenti minacciosi da parte di tesserati dell’Anzi di cui riusciva ad identificare il n.3 Petruzzi Rocco e il Dirigente non in distinta in quanto inibito Petruzzi Michele e che solo dopo un’ora di attesa riusciva, scortato dai Carabinieri, a lasciare gli spogliatoi dove all’uscita lo attendevano una ventina di sostenitori della squadra locale che gli rivolgevano frasi minacciose ed offensive; Verificato che il D.G, con l’efficace intervento delle Forze dell’Ordine riusciva a raggiungere a fatica la sua autovettura per essere scortato fuori dall’abitato e sino alla S.S. 407 Basentana; Constatato che il D.G., avendo posto in essere tutte le misure tecniche e disciplinari (ammonizioni ed espulsioni) in suo possesso, decideva, considerato il clima ostile venutosi a determinare, suo malgrado, di sospendere definitivamente la gara al fine di evitare danni ulteriori all’integrità fisica propria e degli atleti in campo; P.Q.M. DELIBERA • di assegnare, ai sensi dell'art.17 del C.G.S., gara persa all’Anzi con il seguente punteggio: Anzi- Golden Boys Matera 0-3; • di squalificare per 4 gare Petruzzi Rocco n.3 dell’ Anzi per i fatti narrati; • di squalificare per 3 (tre) gare Buchicchio Andrea n.6 dell’Anzi per i fatti narrati e per la rivestita qualifica di Capitano della squadra; • di squalificare per 3 (tre) gare Brienza Marcello assistente dell’arbitro dell’ Anzi per i fatti narrati; • di squalificare per 2 (due) gare Aliandro Stefano n. 8, Cutro Emanuele n.5 e Quagliano Fabio n.17 dell’Anzi per i fatti narrati; • di inibire fino al 04/12/2012 Cicchetti Gerardo quale dirigente accompagnatore della squadra dell’Anzi per i fatti narrati; • di inibire fino al 13.01.2013, a decorrere dalla scadenza della precedente inibizione, Petruzzi Michele quale dirigente della squadra dell’Anzi per i fatti narrati; • di comminare l'ammenda di euro 200,00 e la diffida del campo alla società dell’Anzi perché tesserati e sostenitori con il proprio comportamento minaccioso ed oltraggioso determinavano da parte del D.G. la sospensione definitiva della gara.
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