COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 07.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°9 della Società A.S.D. PEPPE ZACCARO FRASCINETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 18.10.2012 (Squalifica calciatore AZZOLINO Danile fino al 17.04.2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 07.11.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n°9 della Società A.S.D. PEPPE ZACCARO FRASCINETO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 46 del 18.10.2012 (Squalifica calciatore AZZOLINO Danile fino al 17.04.2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la Società A.S.D. Peppe Zaccaro Frascineto contesta la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale è stato squalificato il calciatore Azzolino Daniele fino al 17 aprile 2013 (cfr. C.U. n.46 del 18.10.2012 del C.R. Calabria).
La reclamante sostiene che il suddetto calciatore abbia mantenuto nei confronti dell’arbitro solo un comportamento offensivo e di
protesta;
Al contrario, nel rapporto arbitrale si legge che dopo avergli fischiato un fallo, lo stesso si rialzava da terra dirigendosi verso l'arbitro con il pugno chiuso tentando di colpirlo, non riuscendovi per il fattivo intervento del capitano della società e di altri giocatori della società avversaria, ritardando l'uscita dal terreno di gioco.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante mirano, in sostanza, a negare che Azzolino Daniele abbia posto in essere atti idonei ad integrare la fattispecie della tentata aggressione all’arbitro, ridimensionando il suo comportamento ad una mera protesta. Tuttavia, le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto arbitrale, tenuto conto, in particolare, che il rapporto arbitrale ha valore di prova assoluta e privilegiata, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., e che, sulla base di quanto dichiarato dall’arbitro, si è reso necessario il tempestivo intervento del prorpio capitano e degli altri giocatori in campo, per impedire che l’aggressione si concretizzasse.
Pertanto, è necessario focalizzare l’attenzione solo sulla congruità della sanzione.
A tale riguardo, per la natura e le modalità dei fatti ascritti al calciatore Azzolino Daniele appare conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica irrogatagli in I grado.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico di AZZOLINO Daniele fino al 28 FEBBRAIO 2013 disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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