COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 07/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. UNI.CA. 2010 Avverso squalifica all’11.4.2013 all. CAVALLINA FILIPPO e ammenda € 100 per intemperanzr tesserati e sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 13 dell’11.10.2012 gara UNI.CA – S.BENEDETTO del 6.10.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 07/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. UNI.CA. 2010 Avverso squalifica all’11.4.2013 all. CAVALLINA FILIPPO e ammenda € 100 per intemperanzr tesserati e sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 13 dell’11.10.2012 gara UNI.CA – S.BENEDETTO del 6.10.2012 Il ricorso dell’A.S.D. UNI.CA., della quale è stato sentito un dirigente, non può essere preso in esame, ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 6, del C.G.S., risultando formulato senza motivazione e, comunque, in forma generica. La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.D. UNI.CA. 2010 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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