COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIC FORMELLO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 28SGS DEL 18-102012, IN MERITO ALLA GARA VIC FORMELLO – PIANOSCARANO 1949 DEL 30-9-2012 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIC FORMELLO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 28SGS DEL 18-102012, IN MERITO ALLA GARA VIC FORMELLO – PIANOSCARANO 1949 DEL 30-9-2012 - CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: con la decisione impugnata il Giudice Sportivo competente ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della società Pianoscarano 1949. Il Giudice riconosceva la causa di forza maggiore costituita dalla mancata comunicazione sui comunicati ufficiali del ritiro della società Etrusca Calcio che aveva determinato la sostituzione della gara già in programma tra questa società ed il Pianoscarano con quella in epigrafe, di tal che la società Pianoscarano non aveva raggiunto per tempo il campo di Foromello. Avverso tale decisione reclama il Vic Formello che deduce come la gara Vic Formello – Pianoscarano 1949 fossa stata tempestivamente riportata sul comunicato ufficiale del 20-9-2012 n. 19 SGS e quindi la società Pianoscarano avesse l’onere di controllare il programma gare e di adeguarsi allo stesso, presupponendosi la legale conoscenza del suo contenuto dal giorno della pubblicazione. Il reclamo non è fondato. In effetti la reclamante non coglie la questione decisiva e cioè che con il precedente comunicato n. 17 SGS del 13-9-2012 era stato pubblicato il calendario del girone A del campionato giovanissimi regionali ed il programma gare della prima giornata del 30-9-2012 con la gara Etrusca Calcio – Pianoscarano 1949 in programma sul campo di Sutri alle ore 10,30. Orbene nei comunicati successivi non è mai stato riportato né la rinuncia della società Etrusca Calcio al campionato, né l’avviso della conseguente nuova formulazione dell’intero campionato giovanissimi girone A con la sostituzione della Etrusca Calcio con il Vic Formello e del programma gare della prima giornata con la fissazione della gara in epigrafe in sostituzione di quella già programmata a Sutri. In sostanza dell’avvenuta sostituzione della Etrusca Calcio con il Vic Formello nel girone A non è stata data alcuna comunicazione ufficiale il che ha lasciato nell’assoluta indeterminatezza sull’effettiva composizione del girone e sulle gara della prima giornata che riguardavano appunto le due società ed il Pianoscarano 1949. Quindi ben ha fatto il Giudice a disporre la ripetizione della gara in quanto la mancata presentazione del Pianoscarano 1949 che si era recato prima a Sutri per poi giungere in ritardo a Formello è stata determinata solo da un disguido organizzativo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it