COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PINA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30 SGS DEL 25.10.2012 (Gara: CITTA’ DI APRILIA – ALBALONGA del 20.10.2012 – Campionato Allievi Regionali Fascia B) La Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 08.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PINA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30 SGS DEL 25.10.2012
(Gara: CITTA’ DI APRILIA – ALBALONGA del 20.10.2012 – Campionato Allievi Regionali Fascia B)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ricorrente, pur riconoscendo la censurabilità del comportamento del calciatore PINA LUCA, ne pone in evidenza la mancanza dell’elemento di pericolosità fisica nei confronti dell’arbitro e chiede una rivisitazione della sanzione; osservato che lo svolgersi degli episodi è caratterizzato da una serie di espressioni ingiuriose all’arbitro che possono essere ricondotte ad una reiterazione di un unico atteggiamento, per cui la sanzione va leggermente ridimensionata; tenuto conto di quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società CITTA’ DI APRILIA e, quindi, di ridurre la squalifica del calciatore PINA LUCA a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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