COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL TECNICO FAVI FABIO IN PROPRIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELFRETTESE/BELVEDERE DEL 30.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 08.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL TECNICO FAVI FABIO IN PROPRIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELFRETTESE/BELVEDERE DEL 30.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
Con nota del 5 ottobre 2012 il tecnico FAVI Fabio, asseritamente tesserato per la Belvedere A.S.D., richiedeva al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo avanti agli Organi di giustizia sportiva.
A seguito di ricezione di copia degli atti, l’interessato non inviava il preannunciato gravame entro il termine di cui agli artt. 38, 2° comma, e 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
LA COMMISSIONE
visto l’art. 33, commi 8° e 13°, del Codice di giustizia sportiva,
P.Q.M.
dichiara improcedibile il reclamo come sopra proposto in proprio dal tecnico FAVI Fabio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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