COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.2. RECLAMO A.S.D. CEP 1953 – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 35 – SQUALIFICHE CALCIATORI (GARA CEP 1953 – PAGLIARONE DEL 21.10.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 5^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.2. RECLAMO A.S.D. CEP 1953 – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. - COMUNICATO UFFICIALE N. 35 - SQUALIFICHE CALCIATORI (GARA CEP 1953 - PAGLIARONE DEL 21.10.2012 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 5^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente, pur riconoscendo che alcuni propri tesserati hanno partecipato alla "rissa" avvenuta al termine della gara giocata il 21 ottobre 2012 contro il Pagliarone, evidenzia dubbi sulla ricostruzione dei fatti riportata nel supplemento di rapporto a firma del direttore di gara, sia riguardo alla gravità dell'accaduto e sia sulla effettiva identità dei partecipanti alla "rissa". Nel ricorso viene anche posto alla attenzione di questa C.D. il fatto che l'arbitro ha individuato con precisione i calciatori del Cep 1953 e non ha individuato quelli avversari che, sostiene, hanno riportato lesioni. Altre considerazioni vengono fatte sul comportamento del calciatore avversario, pure individuato dall'arbitro che ha causato lesioni documentate su un proprio calciatore, e sulla entità della sanzione inflitta a questi dal G.S., che in questa sede non possono essere prese in considerazione perché esulano dalla valutazione sui fatti oggetto del ricorso. Pure non da considerare ai fini della decisione sono le delibere di questa C.D. portate alla attenzione, perché, per giurisprudenza consolidata, ai fini sanzionatori ciascun episodio antiregolamentare va valutato in sé, non potendosi confrontare con altra fattispecie, avendo ogni vicenda disciplinare propri connotati soggettivi ed oggettivi che non possono essere comparati con altre. Ciò posto vanno prese in considerazione le risultanze del supplemento di rapporto che in effetti non dà la possibilità di poter ritenere con certezza quali calciatori avversari hanno subito lesioni e, ognuno di essi, in che misura, e, ancora, chi dei tre calciatori sanzionati, Di Bartolomeo Giacomo, Ferrara Rinaldo e Panico Andrea, ha avuto diretta responsabilità sulle lesioni riportate dai singoli avversari. La lacunosità del supplemento, riscontrabile anche dalle risultanze in merito alla partecipazione dei dirigenti, degli allenatori e dei giocatori di entrambe le squadre alla "mischia", poi specificata in un secondo supplemento in una partecipazione in un intervento per "calmare gli animi e separare i giocatori in conflitto", porta a poter valutare solo la condotta dei calciatori Di Bartolomeo, Ferrara e Panico che è stata con precisione e chiarezza individuata dall'arbitro senza la possibilità di graduare in modo più appropriato le azioni poste in essere da ognuno di loro. Pertanto, riconosciuta la responsabilità dei suddetti, in considerazione di quanto precede, è possibile riconoscere una riduzione della sanzione inflitta a loro carico dal G.S. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e per l'effetto ridurre la squalifica dai calciatori Di Bartolomeo Giacomo, Ferrara Rinaldo e Panico Andrea a quattro giornate ognuno. Nulla per la tassa non versata.
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