COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.3. RECLAMO A.S.D. SESTESE CALCIO A 5 – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 35 – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SESTESE CALCIO A 5 – CASTEL DEL GIUDICE DEL 20.10.2012 – CAMPIONATO CALCIO A 5 DI SERIE C2 – GIRONE A – 5^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 08.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare 7.2.3. RECLAMO A.S.D. SESTESE CALCIO A 5 – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. - COMUNICATO UFFICIALE N. 35 - SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SESTESE CALCIO A 5 - CASTEL DEL GIUDICE DEL 20.10.2012 – CAMPIONATO CALCIO A 5 DI SERIE C2 - GIRONE A – 5^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. Nel ricorso viene sostenuto che il comportamento violento contestato al calciatore De Nisi Gianluigi si è verificato in "una circostanza di regolare competizione sportiva" ed è consistito in "un normale fallo o scontro di gioco", con richiesta di riduzione della squalifica per tre giornate inflitta dal G.S. Quanto sostenuto non trova conferma nel referto arbitrale, che il Codice di Giustizia Sportiva considera fonte di prova privilegiata circa il comportamento dei tesserati durante una gara. L'azione posta in essere dal De Nisi, intenzionale e senza alcuna possibilità di giocare il pallone, oltre tutto con effetti fisici sull'avversario, come riportato dall'arbitro, non può portare a riconoscere la richiesta riduzione della sanzione, anche in considerazione che il C.G.S. all'art. 19, comma 4, lett. b), prevede espressamente per il caso di condotta violenta nei confronti di calciatori la sanzione minima di tre giornate e non risultano circostanze attenuanti da poter riconoscere al fine di valutare diversamente dal G.S. il fatto verificatosi. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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