COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. SPORTINSIEME – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 21 Ottobre 2012. (Reclamo della GIOVENTU CALCIO CUTRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e inibizione allenatore STRAFELLA Edoardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 25 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. SPORTINSIEME – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 21 Ottobre 2012. (Reclamo della GIOVENTU CALCIO CUTRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e inibizione allenatore STRAFELLA Edoardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 25 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che è pervenuto a questa Commissione Disciplinare Territoriale un fax in data 30 ottobre 2012 contenente un presunto reclamo avverso l’ammenda di € 500,00 inflitta dal Primo Giudice alla società GIOVENTU CALCIO CUTRO nonché anche la squalifica comminata all’allenatore STRAFELLA EDOARDO; rilevato altresì che il ricorso, pur presumibilmente proposto dal sig. CRUSCHI Salvatore nella qualità di Presidente pro tempore della società GIOVENTU CALCIO CUTRO non risulta dallo stesso CRUSCHI sottoscritto per cui va dichiarata la irregolarità procedurale che rende inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33 n. 9 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società GIOVENTU CALCIO CUTRO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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