COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE SOCIETA’ BOSA SIGNOR MARRAS ANTONIO E DELLA SOCIETA’ C.S. BOSA.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 02.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE SOCIETA’ BOSA SIGNOR MARRAS ANTONIO E DELLA SOCIETA’ C.S. BOSA. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1) il signor Marras Antonio, Presidente della Società C.S. Bosa. 2) la Società C.S. Bosa; per rispondere: il 1° : della violazione di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva,in relazione all’art. 49 lett.c) delle N.O.I.F., e degli artt. 27 e 28 del Regolamento della LN.D., così come integrati da quanto stabilito dai C.U. n. 49 del 10.06.2011 e n. 02 del 14.07.2011 del Comitato Regionale Sardegna e dalla comunicazione della L.N.D. prot. Segr./MC/mde/7500 del 09.06.2011, per non aver provveduto entro il termine ordinatorio del 15 luglio 2011 al pagamento della tassa di iscrizione, requisito indispensabile per l’iscrizione della Società C.S. Bosa al campionato dilettanti di I categoria organizzato dal Comitato Regionale Sardegna per la stagione sportiva 2011/2012; la 2^: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c.1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’addebito mosso al suo presidente. Afferma la Procura Federale che tale mancato adempimento costituisce aperta violazione delle norme sopra citate e che l’inosservanza del suddetto termine ordinatorio, alla luce di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Comitato Regionale Sardegna con gli atti sopra indicati, costituisce illecito disciplinare sanzionabile dagli organi della Giustizia Sportiva. La Procura Federale ritiene che tale tipo di condotta sia ascrivibile al presidente della Società in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega ad essa e alla Società in via diretta a norma del comma 1 dell’art. 4 C.G.S. In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al presidente Marras la sanzione dell’inibizione per giorni trenta e alla Società l’ammenda di Euro duecento. La Commissione, letti gli atti del procedimento, rileva che risulta inequivocabilmente “per tabulas” il mancato pagamento della tassa di iscrizione al campionato entro il termine ordinatorio del 15 luglio 2011da parte della Società C.S. Bosa e che pertanto, in osservanza delle norme sopra citate, deve essere riconosciuta la responsabilità disciplinare diretta della stessa, nonché del Marras, suo presidente all’epoca dei fatti e tuttora. Per questi motivi, la Commissione, in accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA: 1) di dichiarare il presidente Marras Antonio responsabile di quanto a lui ascritto e di infliggere allo stesso la sanzione dell’inibizione per giorni trenta; 2) di dichiarare la Società C.S. Bosa responsabile in via diretta di quanto a lei ascritto e di infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro duecento.
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