COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 36 stagione sportiva 2012/2013. Reclamo della Pol. San piero a Sieve avverso dec. del GST Toscana. Squalifica Landi Gabriele fino al 02.12.2012. (CU 23 del 18.10.2012 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 36 stagione sportiva 2012/2013. Reclamo della Pol. San piero a Sieve avverso dec. del GST Toscana. Squalifica Landi Gabriele fino al 02.12.2012. (CU 23 del 18.10.2012 ) Con atto inoltrato via fax in data 31 ottobre 2012 la Pol. San Piero a Sieve chiede una revisione del provvedimento in oggetto indicato e di essere presente, tramite un proprio rappresentante all’atto della discussione del gravame. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto inoltrato oltre i termini. L’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva fissa in SETTE giorni dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare, il termine ultimo e perentorio per potervi provvedere. La Pol. San Piero a Sieve, ha inoltrato il reclamo ben Sei giorni dopo il termine prescritto e quindi abbondantemente oltre i termini. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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