COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 27 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Aullese Avverso Esito Gara Vorno – Aullese Del 23912 Campionato Prima Categoria (C.U. N° 23 Del 18102012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 27 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S.D. Aullese Avverso Esito Gara Vorno – Aullese Del 23912 Campionato Prima Categoria (C.U. N° 23 Del 18102012) Propone rituale reclamo la A.S.D. Aullese avverso il provvedimento del G.S. Territoriale della Toscana che a seguito di reclamo della A.s.d. Vorno disponeva la vittoria a tavolino alla società medesima per 0-3 della gara in oggetto vinta sul campo dalla soc. Aullese col punteggio di 2-1, per non avere la società Aullese impiegato durante l’intero corso della gara un numero adeguato di cd “giovani” calciatori così come prevede il C.U. n° 1 del CRT. Assume la reclamante elencando minuziosamente le sostituzioni effettuate e gli infortuni avvenuti ai propri calciatori “giovani” nonchè all’espulsione avvenuta alla fine del primo tempo di un ‘94, per la quale in effetti la Aullese restava in campo per i soli due minuti di recupero in dieci uomini e con solo due giovani in campo. Nel secondo tempo sarebbe stata ripristinata la esatta quota con l’inserimento di un classe ’92 al posto di un ’90, tuttavia successivamente si infortunava un giocatore classe ’91 e veniva sostituto da un ’90. La reclamante ritiene che l’espulsione di un giocatore “in quota” abbia di fatto consentito alla Aullese di non rispettare il numero minimo di giovani calciatori, e, a parere della reclamante, ciò emergerebbe anche dalla stessa decisione del primo giudice laddove lo stesso usa l’inciso “resta inteso che, in relazione a quanto precede debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo”. Chiede pertanto l’annullamento della decisione del primo giudice ripristinando il risultato acquisito sul campo, con l’omologazione del risultato La C.D. letto il ricorso, esaminati gli atti, decide di respingere il reclamo. La decisione del G.S. Territoriale della Toscana è corretta e, del resto, questa stessa C.D. in tal senso si era espressa in un caso analogo della stagione sportiva 20112012. Dall’esame del rapporto gara risulta corretta la ricostruzione effettuata dal primo giudice, del quale vanno altresì condivise le motivazioni e le osservazioni nel merito del provvedimento. Infatti è corretto che l’Aullese abbia giocato per i due minuti di recupero a seguito dell’espulsione e se avesse continuato la partita in dieci con solo due giovani sarebbe stato corretto. L’avere, all’inizio del secondo tempo, ripristinato il numero minimo di calciatori giovani mediante la sostituzione di un classe ’90 con un ’92, è stato frutto di una propria scelta, con la conseguenza che l’ulteriore sostituzione di un calciatore “giovane” per infortunio ha fatto venir meno il numero minimo con conseguente violazione della norma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo, conferma la decisione del primo giudice, ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it