COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 22 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della A.S.D. Lorese Calcio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Rossetti Diego con una squalifica fino al 15/12/2012. C.U. n. 16 del 17/10/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 22 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della A.S.D. Lorese Calcio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Rossetti Diego con una squalifica fino al 15/12/2012. C.U. n. 16 del 17/10/2012. Nel corso del I° tempo della gara “ Lorese – Fratticciolo “ valevole per il campionato di terza categoria, il calciatore Rossetti Diego si avvicinava all’arbitro in segno di protesta e lo spingeva con il petto, facendolo spostare di un passo. Per tale motivo veniva allontanato dal terreno di gioco. Per tale condotta veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica di due mesi. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Lorese Calcio, chiedendo la revoca del medesimo. Secondo la reclamante il contatto tra il giocatore e l’arbitro sarebbe stato assolutamente casuale. La società sostiene che il calciatore, dopo essere rimasto a terra per un normale scontro di gioco, rincorreva il D.G. al fine di protestare ma senza alcun intento violento. Pertanto mentre il calciatore inseguiva l’arbitro quest’ultimo interrompeva la propria corsa, voltandosi indietro, venendosi a scontrare con il calciatore che non faceva in tempo a fermarsi e ad evitare il contatto in questione. Sempre secondo la reclamante il proprio tesserato dopo lo scontro si sincerava delle condizioni del D.G. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma il fatto che il giocatore, in segno di veemente protesta nei suoi confronti, lo spingeva con il petto senza però arrecargli alcun danno. Il D.G. sottolinea inoltre come la protesta sia avvenuta a gioco fermo e non in movimento come sostenuto dalla reclamante. Dall’esame degli atti del procedimento la condotta antisportiva del tesserato in questione rimane incontestabilmente provata. Per quanto concerne la sanzione del G.S, della quale la reclamante chiede la revoca, essa appare anche scarsamente afflittiva rispetto ai fatti contestati al giocatore in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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