CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2012 promosso da: U.C. Sampdoria / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2012 promosso da: U.C. Sampdoria / Federazione Italiana Giuoco Calcio
L’ARBITRO UNICO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 1932 del 2 Agosto 2012 promosso da:
U.C. Sampdoria con sede in Genova, Piazza Borgo Pila n. 39, C.F. e P.IVA 00973780109, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Dott. Riccardo Garrone, rappresentata e difesa dagli Avv. Giulia Bongiorno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Bongiorno sito in Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 26
Ricorrente
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Po n. 9
Resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. La controversia.
La Commissione Disciplinare Nazionale, con C.U. n. 101/CDN del 18 luglio 2012, ha comminato alla U.C. Sampdoria la sanzione dell’ammenda pari a €. 50.000,00 per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 9 e 4 comma 2 CGS in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Cristian Bertani, a seguito del deferimento del Procuratore Federale N. 8011/33PF11-12/SP/BLP dell’8.5.2012. Avverso tale decisione la Sampdoria ha proposto reclamo davanti alla Corte di Giustizia Federale. Quest’ultima, a Sezioni Unite, ha respinto il reclamo con comunicato Ufficiale n. 2/CGF pubblicato
il 6 luglio 2012.
2. Il procedimento arbitrale.
Con atto depositato in data 1 Agosto 2012 prot. n. 1932 la ricorrente proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, designando arbitro Massimo Zaccheo e rassegnando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza e comunque l’erroneità della decisione della Corte di Giustizia Federale del 6 luglio 2012 (Comunicato Ufficiale n. 002/CGF), in punto di affermazione della responsabilità oggettiva dell’U.C. Sampdoria e per l’effetto prosciogliere la stessa da qualsivoglia addebito; In via subordinata: Accertare e dichiarare la palese incongruità della sanzione inflitta, con rideterminazione della stessa entro i limiti minimi, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa. Con atto depositato in data 18 Settembre 2012 prot. n. 1285 la Federazione Italiana Giuoco Calcio, costituendosi nel procedimento arbitrale, dichiarava la disponibilità a nominare Massimo Zaccheo quale arbitro unico e nel merito rassegnava le seguenti conclusioni: “si chiede che la domanda avversaria venga respinta perché infondata, anche in ordine alla rifusione delle spese di lite e ai diritti amministrativi versati”. Massimo Zaccheo, nominato arbitro unico d’intesa tra le parti, accettato l’incarico ai sensi dell’ art. 6, comma 5, del Codice, fissava la prima udienza per il giorno 14 Settembre 2012 presso la sede dell’arbitrato. All’udienza, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, l’Arbitro Unico si riservava di indicare l’udienza di discussione successivamente fissata per il giorno 19 Ottobre 2012. All’udienza, su istanza delle parti, la discussione veniva differita al giorno 29 ottobre 2012. Con comunicazioni del 26 ottobre 2012 le parti hanno, infine, rinunciato all’udienza di discussione.
3. Le domande delle parti.
La Sampdoria, con il ricorso introduttivo, insiste sull’illegittimità e comunque sull’infondatezza della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale, con la quale è stata inflitta alla ricorrente la sanzione dell’ammenda pari a € 50.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 9 e 4, comma 2, C.G.S. in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Cristian Bertani. A tal fine, secondo la ricorrente mancherebbe del tutto la prova di una partecipazione del tesserato all’associazione per delinquere: l’unico provvedimento giudiziario (Tribunale del Riesame di Brescia), che ha verificato i contenuti dell’ipotesi accusatoria (così come indicati nell’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Cremona a carico di Cristian Bertani), ha finito per smentire categoricamente la tesi dell’adesione del calciatore al sodalizio”. Da questa premessa la ricorrente trae la conseguenza della assenza di alcun collegamento eziologico tra i presunti reati commessi dal Bertani e il successivo tesseramento in blucerchiato (l’indagato all’epoca dei fatti era un calciatore del Novara, club a sua volta deferito per gli stessi episodi). Conclude, infine, la ricorrente che “l’atto del deferimento, prima, e le decisioni degli Organi di giustizia federali, poi, hanno finito per configurare a carico della Sampdoria una sorta di responsabilità “retroattiva”, per fatti commessi dal calciatore prima del tesseramento” con il sodalizio blucerchiato. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la memoria difensiva, ha chiesto la reiezione della domanda avversaria. Deduce, a tal proposito, la FIGC che, in relazione alla decisione con cui la Commissione Disciplinare Nazionale ha sanzionato l’U.C. Sampdoria con la ammenda di € 50.000,00, il capo di incolpazione, che si riverbera sul club di appartenenza per le violazioni ascritte al calciatore, ha ad oggetto la continuazione nel reato di associazione illecita diretta ad alterare taluni incontri del campionato in costanza di tesseramento con la società blucerchiata. Secondo la FIGC graverebbe allora sulla Sampdoria l’onere di provare l’avvenuta cessazione della partecipazione del Bertani al sodalizio criminoso, che eventualmente potrebbe considerarsi effettiva solo in presenza di un concreto atto di dissociazione del calciatore stesso. Osserva ancora la FIGC che la difesa della Sampdoria risulta fondata esclusivamente sul provvedimento con cui il Tribunale del Riesame ha, in via interinale ed in relazione ai limitati fini dell’accertamento dei presupposti per il mantenimento della custodia cautelare, escluso la ricorrenza di un vincolo associativo con riferimento alla posizione del Bertani. Ebbene, a dire della FIGC, tale provvedimento è, per sua natura, non definitivo e assume, perciò, in ambito disciplinare sportivo, valenza limitata.
Motivi della decisione.
1. La ricorrente contesta in questo arbitrato la decisione della CGF per averla ritenuta responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, della partecipazione del calciatore Bertani al sodalizio criminoso. Secondo la ricorrente la responsabilità oggettiva dovrebbe discendere dalla prova della partecipazione del calciatore all’associazione illecita nel periodo successivo al suo tesseramento al sodalizio blucerchiato. Circostanza invece categoricamente smentita dalla decisione del Tribunale del Riesame che avrebbe addirittura escluso la partecipazione del Bertani al richiamato sodalizio anche in epoca antecedente il suo trasferimento alla Sampdoria. La condanna della ricorrente, pertanto, non si fonderebbe su una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma su quella, tutt’affatto diversa, di responsabilità per fatto altrui.
Secondo la FIGC, al contrario, ciò che rileva è esclusivamente la prova, di cui è onerata la ricorrente, circa il definitivo allontanamento del Bertani dal legame associativo; prova che in concreto si sarebbe dovuta concretarsi in un atto di dissociazione o in un comportamento espressivo di ravvedimento; dunque in ragione di una condotta esplicita, coerente ed univoca, che nel caso concreto non sarebbe ravvisabile.
Il thema decidendum pertanto ha un duplice oggetto: la partecipazione del Bertani al vincolo associativo criminoso; la durata del vincolo e la eventuale prova del recesso dal medesimo. L’indagine può arrestarsi al primo argomento: infatti, anche a voler prescindere dalla decisione assunta dal Tribunale del Riesame, è opportuno considerare che la Commissione disciplinare nazionale, con CU n. 25/CDN del 2 ottobre 2010, non ha valutato sufficienti gli elementi portati a sostegno della partecipazione del Bertani all’associazione contestata. Pertanto, in considerazione di ciò, ha derubricato il fatto, qualificato non più a norma dell’art. 9 CGS ma a norma dell’art. 7 CGS. Decisione parzialmente riformata dalla CGF in data 25.10.2012, con CU 072/CGF, ma non per quanto riguarda il profilo dell’associazione finalizzata alla commissione di illeciti. Dalle indicate decisioni consegue il venir meno del presupposto che ha condotto alla condanna della Sampdoria a titolo di responsabilità oggettiva, cioè la partecipazione del Bertani ad un sodalizio criminoso. L’assenza del presupposto indicato determina conseguentemente anche la mancanza di alcun titolo che giustifichi l’irrogazione della sanzione a carico della Sampdoria. L’illecito ascritto al Bertani, infatti, si è pacificamente consumato nel periodo in cui egli era un tesserato del Novara e non anche della Sampdoria. La sua mancata partecipazione all’associazione finalizzata alla commissione di illeciti sportivi, d’altro canto, esclude che gli illeciti commessi possano essersi consumati anche nel periodo, successivo, in cui il Bertani è stato tesserato dalla Sampdoria.
Per tali ragioni la ricorrente non può rispondere degli illeciti ascritti al Bertani a titolo di responsabilità oggettiva, con conseguente accoglimento del ricorso.
2. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono intendersi assorbite.
3. In considerazione della natura della controversia, nonché delle sopravvenute decisioni della CGS e CGF, appare giustificata la compensazione integrale delle spese di lite, degli onorari dell’arbitro unico e delle spese di funzionamento dell’arbitrato che vengono liquidati in € 3.000,00 (tremila/00). P.Q.M.
L’arbitro unico, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
• accoglie l’istanza di arbitrato presentata dal U.C. Sampdoria nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
• compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva;
• pone a carico delle parti – U.C. Sampdoria e Federazione Italiana Giuoco Calcio –, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico, come liquidati in motivazione;
• pone a carico delle parti – U.C. Sampdoria. e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
• dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato, in data 5 Novembre 2012 e sottoscritto
F.to Massimo Zaccheo