F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 16 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 08 Novembre 2012 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; – DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA SIG.RA DE CICCO MICHELA, INFLITTE SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/PESCARA DEL 6.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 82 dell’8.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 16 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 082/CGF del 08 Novembre 2012 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA SIG.RA DE CICCO MICHELA, INFLITTE SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/PESCARA DEL 6.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 82 dell’8.10.2012) Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 82 dell’8.10.2012 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque applicava alla A.S.D. Pescara l’ammenda di e 500,00 perché un suo sostenitore, al termine della gara contro la società Kaos Futsal disputatasi sul terreno di quest’ultima il 6.10.2012, era entrato indebitamente nel campo di gioco avvicinandosi agli arbitri ed ingiuriandoli ripetutamente, desistendo dalla condotta solo per l’intervento di dirigenti della squadra avversaria. Con il medesimo provvedimento era stata, altresì, disposta la squalifica per 2 gare di Michela Di Cicco, massaggiatrice dell’A.S.D. Pescara, per reiterate ingiurie nei confronti dell’arbitro della stessa partita. Contro tale decisione, di cui chiedeva la riforma, ha proposto impugnazione a questa Corte l’A.S.D. Pescara, negando la ricorrenza di entrambi gli episodi da cui avevano tratto origine i provvedimenti punitivi. Ciò premesso, la Corte osservava che l’appello va rigettato, con incameramento della tassa. Ed invero, dagli atti ufficiali di gara, ed in particolare dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto, si evince con chiarezza lo svolgimento dei fatti che hanno dato luogo al procedimento, puntualmente posti a fondamento della propria decisione dal primo Giudice. Non v’è, infatti, dubbio né della fede sportiva dell’invasore né delle parole pronunciate dalla tesserata. Quanto alle sanzioni applicate sia alla Società sia alla Di Cicco esse appaiono perfettamente congrue alla natura dei fatti. In conclusione, l’appello va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D Pescara di Pescara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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